Con la circolare n. 138 del 20 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica dei Campi Flegrei.
La circolare dà attuazione alle previsioni dell’articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto specifiche misure di carattere emergenziale e di sostegno economico per imprese, lavoratori e cittadini residenti nei territori colpiti.
Il documento di prassi si colloca nel più ampio quadro degli interventi adottati a seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile del 13 marzo 2025, in conseguenza dell’intensificarsi dell’attività vulcanica e sismica che ha interessato i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e parte del territorio della Città Metropolitana di Napoli.
L'INPS, con la circolare n. 138/2025, specifica che la sospensione riguarda tutti gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.
La sospensione opera senza applicazione di sanzioni e interessi e interessa sia i datori di lavoro che i lavoratori autonomi, compresi i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
I soggetti beneficiari della sospensione sono individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025.
La circolare chiarisce che la sospensione si estende anche:
ai piani di rateazione dei debiti contributivi già concessi;
alle note di rettifica scadute;
agli atti di accertamento da vigilanza documentale;
ai versamenti relativi alla quota a carico dei lavoratori, compresa la quota TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
L'INPS fa presente che, per espressa previsione normativa, sono esclusi dalla sospensione gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 65/2025).
L'INPS, con la circolare n. 138/2025, fa presente che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, sempre senza applicazione di sanzioni o interessi.
La disposizione riguarda anche i contributi relativi alle rate dei piani di ammortamento e alle note di rettifica la cui scadenza sia compresa nel periodo di sospensione (13 marzo – 31 agosto 2025).
L'INPS elenca puntualmente le categorie di soggetti che possono beneficiare della sospensione:
datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro domestico e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995);
aziende agricole assuntrici di manodopera e lavoratori agricoli autonomi;
concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari.
Per i datori di lavoro con più sedi operative, la sospensione opera solo in relazione ai lavoratori impiegati nelle unità produttive ubicate nei territori danneggiati.
La sospensione contributiva trova applicazione esclusivamente in relazione agli oneri contributivi connessi ad attività effettivamente svolte negli immobili danneggiati a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.
In particolare, i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti e i committenti possono beneficiare della misura di sospensione soltanto per i lavoratori impiegati nelle sedi operative ubicate all’interno degli immobili individuati dal decreto di attuazione del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.
L'INPS, con la circolare n. 138/2025, indica le modalità di sospensione e ripresa dei versamenti per ciascuna categoria (artigiani, commercianti, committenti, professionisti, aziende agricole, datori di lavoro domestico e aziende con dipendenti).
Sono sospesi i termini di versamento relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
La misura riguarda le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito INPS emessi ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010.
La sospensione opera automaticamente (ope legis), pertanto non è richiesta alcuna istanza da parte dei contribuenti interessati e non è previsto il rimborso delle somme già versate.
I termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° settembre 2025.
Durante il periodo di sospensione, l’INPS sospende l’emissione di nuovi avvisi di addebito nei confronti dei soggetti beneficiari.
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