Cartelle da controllo automatizzato: va motivato il calcolo degli interessi

Pubblicato il 25 novembre 2022

Con ordinanza n. 34634 del 24 novembre 2022, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato, limitatamente al computo degli interessi, una cartella di pagamento emessa a carico di una Srl.

Nella specie, si era trattato di cartella emessa a seguito di accertamento automatizzato basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente, sul quale l'Ufficio finanziario non aveva operato alcuna rettifica degli importi indicati.

L'Amministrazione si era rivolta alla Suprema corte lamentando una violazione e falsa applicazione di legge, per avere, la CTR, erroneamente ritenuto necessaria la motivazione della cartella in ordine al procedimento di calcolo degli interessi.

Doglianza, questa, giudicata manifestamente infondata dalla Sezione tributaria della Cassazione.

Motivazione cartella da controllo automatizzato su interessi

In proposito, il Collegio di legittimità ha ricordato che la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cosiddetto "formale o automatizzato", a cui l'Amministrazione finanziaria abbia potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione medesima.

A seguire, tuttavia, è stato anche rammentato quanto recentemente ammesso dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al profilo concernente la motivazione dell'atto impugnato in ordine agli interessi, con particolare riguardo all'ipotesi, come quella di specie, di controllo automatizzato.

Nei predetti casi, se il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi - esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi, limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, resta, per contro, inalterata la necessità che la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella.

Nella vicenda esaminata, la CTR aveva fatto corretta applicazione di detti principi in quanto, da un lato, aveva chiarito che la cartella di pagamento era stata emessa sulla base di dati, non oggetto di rettifica, esposti in dichiarazione e, dall'altro, aveva ritenuto sufficiente tale relatio motivazionale solo con riferimento all'imposta dovuta e non agli interessi.

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