Cassazione: anche il bancario è tenuto a segnalare le operazioni sospette

Pubblicato il 03 novembre 2009
Con un'importante sentenza depositata il 30 ottobre 2009, la n. 23017, la Cassazione è intervenuta per chiarire la portata degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio in capo al personale bancario.

In particolare, è stata affermata la sanzionabilità del comportamento dell'impiegato della banca che, di fronte ad una operazione “anomala”, non la segnali al direttore.

Nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio – precisa la Corte - la legge prevede un duplice obbligo di segnalazione da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell'attività, ossia all'organo direttivo della banca e da parte di questo al questore”.

Così, mentre il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore, se le ritenga fondate, spetta solo al titolare dell'attività, “il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti il riciclaggio”.

In particolare, il responsabile della dipendenza deve controllare la sussistenza di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla legge o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia. Controllo, questo, non operato dall'impiegato di specie a fronte di ingenti versamenti non supportati da grossi giri d'affari.
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