L’Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni operative per l’avvio della fase definitiva del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Con la circolare n. 36 del 24 dicembre 2025 si chiarisce:
Il CBAM è stato istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, con l’obiettivo di evitare fenomeni di carbon leakage, garantendo che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’Unione europea non sia vanificata dalle importazioni da Paesi terzi.
Il meccanismo:
Dopo un periodo transitorio, il CBAM diventa pienamente operativo dal 1° gennaio 2026.
Il meccanismo si applica alle merci elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) 2023/956, originarie di Paesi terzi, tra cui, in via indicativa:
Il CBAM si applica anche ai prodotti trasformati ottenuti da tali merci nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, se successivamente immessi in libera pratica.
Ai fini del regolamento CBAM, è considerato importatore il soggetto che:
oppure
La circolare 36/D/2025 riepiloga le principali ipotesi di esclusione dall’applicazione del meccanismo, tra cui:
Una novità di particolare rilievo è l’introduzione dell’articolo 2-bis del Regolamento CBAM, relativo all’esenzione de minimis.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono esentati dagli obblighi CBAM (con esclusione di energia elettrica e idrogeno) gli importatori per i quali:
La soglia è calcolata:
Prima di importare merci soggette a CBAM, l’importatore stabilito nell’Unione europea deve ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato”, tramite apposita domanda da presentare attraverso il Registro CBAM.
In alternativa, l’importatore può avvalersi di un rappresentante doganale indiretto, purché anch’esso in possesso della medesima qualifica.
La circolare 36/D/2025 precisa che il rappresentante doganale indiretto è soggetto a tutti gli obblighi CBAM relativi alle merci importate per conto del soggetto rappresentato.
Deroga temporanea fino al 31 marzo 2026
In base al nuovo articolo 17 del Regolamento CBAM, è prevista una deroga transitoria:
In tal caso, l’importazione è consentita fino all’adozione della decisione dell’autorità competente e, in ogni caso, non oltre il 27 settembre 2026.
Importatori e rappresentanti autorizzati CBAM
I soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato devono indicare in dichiarazione doganale il codice documento Y128 – “Numero di conto CBAM”, che consente la verifica automatica dell’autorizzazione tramite il sistema CERTEX.
Il codice Y128 deve precedere, nel tracciato dichiarativo, il numero di autorizzazione CBAM, secondo il formato standardizzato indicato dalla circolare ADM.
Importatori e rappresentanti non autorizzati
Nei casi in cui l’importazione avvenga in regime di esenzione o deroga, è obbligatorio indicare in dichiarazione doganale lo specifico codice documento TARIC che giustifica l’introduzione della merce.
Tra i principali codici previsti:
Le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Dogane:
Particolare attenzione è richiesta anche alle operazioni di perfezionamento attivo e passivo, nonché alla corretta predisposizione del conto di appuramento.
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