La cessione di un marchio e dei diritti di proprietà intellettuale ad esso connessi deve essere considerata come una prestazione di servizi soggetta a IVA – con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro – oppure può configurarsi come una cessione di ramo d’azienda, esclusa dal campo IVA e soggetta all’imposta proporzionale di registro?
A tale quesito l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 210 del 19 agosto 2025.
La società ALFA, attiva nella produzione e commercializzazione di profumi e prodotti di bellezza, gestisce sia marchi propri sia marchi acquisiti in licenza, curando tutte le fasi del processo: dall’ideazione creativa alla scelta delle fragranze, dal packaging alla produzione industriale, fino al posizionamento commerciale e alle strategie di marketing e comunicazione.
Per rafforzare la propria autonomia rispetto alle scelte delle case di moda – che potrebbero in futuro decidere di non rinnovare le licenze concesse – ALFA ha avviato una strategia volta ad acquisire direttamente la proprietà di marchi, così da non dipendere esclusivamente da contratti di licenza. In quest’ottica ha comprato dalla società BETA il marchio DELTA, già utilizzato in qualità di licenziataria, insieme ai diritti di proprietà intellettuale connessi (disegni, modelli, diritti d’autore sui materiali promozionali).
Alla luce di questa operazione, la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se tale cessione debba essere qualificata come una cessione di singoli beni, assoggettata a IVA ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del DPR 633/1972, oppure se possa configurarsi come una cessione di ramo d’azienda, esclusa dal campo di applicazione IVA e soggetta all’imposta proporzionale di registro.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 210 del 19 agosto 2025, prende le mosse dall’esame della nozione di azienda, che va distinta dalla semplice vendita di singoli beni, come precisato più volte sia dalla prassi amministrativa che dalla giurisprudenza, anche a livello europeo.
In particolare, viene richiamata la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 novembre 2003 (causa C-497/01), nella quale si afferma che, ai fini IVA, il trasferimento oneroso, gratuito o mediante conferimento in una società di un insieme, totale o parziale, di beni deve essere inteso come cessione di azienda o di un ramo autonomo di impresa, comprendente sia elementi materiali sia, se del caso, immateriali, in grado complessivamente di permettere lo svolgimento di un’attività economica autonoma. Rimane invece esclusa da tale nozione la semplice alienazione di beni, come ad esempio la vendita di scorte di magazzino.
Va sottolineato, tuttavia, che la definizione elaborata dalla Corte di giustizia non coincide pienamente con quella adottata dalla nostra Corte di cassazione.
Infatti, mentre i giudici europei negano l’applicazione del regime IVA proprio della cessione d’azienda quando l’acquirente si limiti ad acquistare i beni per liquidarli, senza proseguire alcuna attività economica, la giurisprudenza nazionale ritiene sufficiente la sola “idoneità potenziale” dei beni ceduti a consentire lo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
In particolare, la normativa consente di escludere dall’ambito IVA il trasferimento di aziende o rami d’azienda, ossia quei complessi di beni e rapporti che, nel loro insieme, siano idonei a consentire lo svolgimento di un’attività economica autonoma.
Alla luce della giurisprudenza europea e nazionale, l’Agenzia ha ribadito che la cessione di un’azienda o di un ramo richiede la presenza di un’organizzazione di beni, materiali e immateriali, legati tra loro da una destinazione funzionale e capaci di garantire la continuità dell’attività produttiva. Diversamente, quando vengono trasferiti soltanto beni isolati, privi di questa organizzazione, non si può parlare di cessione di azienda, ma piuttosto di trasferimento di singoli beni o diritti.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia ha osservato che la cessione ha riguardato esclusivamente il marchio DELTA e i diritti di proprietà intellettuale collegati, senza che vi sia stato alcun passaggio di personale, di rapporti contrattuali o di altre componenti essenziali per configurare un ramo d’azienda. In altre parole, gli elementi ceduti non sono sufficienti, da soli, a garantire la prosecuzione autonoma di un’attività imprenditoriale.
Pertanto, l’operazione deve essere considerata una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2 del DPR 633/1972, con applicazione dell’IVA.
Per quanto riguarda invece l’imposta di registro, in base al principio di alternatività tra IVA e Registro, essa si applicherà nella misura fissa di 200 euro, come previsto dal Testo Unico sull’imposta di registro.
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