Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso due nuovi chiarimenti riguardanti l’acquisizione dei crediti formativi nelle discipline connesse alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità.
Si tratta delle Faq nn. 30 e 31 in materia di formazione continua del Revisore Legale, che si inseriscono nel contesto del percorso di abilitazione previsto per il rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, in particolare con riferimento al periodo transitorio disciplinato dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
L’articolo citato dispone che coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti entro il 1° gennaio 2026 sono considerati automaticamente idonei al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.
In tal caso, non è necessario adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a condizione che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi annuali in ambiti specifici relativi alla rendicontazione e alla certificazione della sostenibilità, come stabilito dall’articolo 5 dello stesso decreto. Inoltre, è richiesto che presentino domanda di abilitazione secondo le modalità previste all’articolo 6, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo.
Viene chiesto se il revisore legale dei conti che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità sia nel corso del 2024 sia nel corso del 2025.
La Faq n. 30 precisa che iI revisore legale dei conti che intende richiedere l’abilitazione per rilasciare l’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità non è tenuto ad acquisire cinque crediti formativi sia nel 2024 che nel 2025.
Come chiarito dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 12 novembre 2024, durante la fase transitoria prevista dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, è sufficiente che il professionista maturi cinque crediti formativi nelle materie incluse nel Gruppo D del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale in uno solo dei due anni: o nel 2024 oppure nel 2025.
È importante sottolineare che non è consentito suddividere l’acquisizione dei crediti tra i due anni: i cinque crediti devono essere interamente maturati nell’ambito di un’unica annualità formativa.
Altro quesito formulato riguarda il caso in cui, nel corso del 2024, il revisore legale dei conti abbia già conseguito cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Si chiede se l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle medesime materie nel corso del 2025 è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.
La risposta è positiva.
Se un revisore legale dei conti, durante il periodo transitorio previsto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, ha già maturato nel 2024 i cinque crediti necessari per ottenere l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, eventuali ulteriori crediti acquisiti nel 2025 nelle medesime materie possono comunque essere riconosciuti ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo generale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Resta tuttavia fermo che, per l’anno 2025, il revisore dovrà comunque conseguire il numero minimo di crediti obbligatori nelle materie fondamentali della revisione legale, ovvero quelle appartenenti al Gruppo A del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale.
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