Cig per caldo eccessivo: ecco le istruzioni Inps

Pubblicato il 04 luglio 2025

Di grande attualità in questi giorni, le temperature elevate rappresentano un fattore di rischio crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, durante i mesi estivi, l’esposizione prolungata al caldo può determinare condizioni lavorative particolarmente gravose, tali da giustificare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

In risposta a questa criticità, e dopo la firma del Protocollo sul caldo estremo del 2 luglio 2025 da parte delle Parti sociali, l’Inps ha pubblicato il  messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 fornendo indicazioni operative in materia di integrazione salariale per cause legate al caldo eccessivo. 

Il documento si inserisce nel quadro normativo esistente relativo agli ammortizzatori sociali e chiarisce le modalità con cui i datori di lavoro possono richiedere l’intervento di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o l’accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di integrazione salariale (FIS) o dai Fondi di solidarietà bilaterali, nei casi in cui le condizioni ambientali compromettano lo svolgimento delle attività produttive.

Vediamo di che si tratta.

Importanza delle temperature elevate nella tutela del lavoro

L’aumento delle temperature oltre le medie stagionali può compromettere seriamente la sicurezza dei lavoratori, soprattutto in contesti operativi all’aperto o in ambienti chiusi non ventilati.

L’esposizione a temperature elevate infatti, in assenza di adeguati sistemi di protezione, può comportare effetti fisiologici gravi come disidratazione, colpi di calore e perdita di concentrazione, incrementando il rischio di infortuni sul lavoro.

Per questo motivo, la normativa in materia di ammortizzatori sociali considera le temperature elevate come una causa oggettiva non evitabile ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, legittimando il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito previsti per la sospensione o la riduzione temporanea dell’attività lavorativa.

Riferimenti normativi

Le indicazioni contenute nel messaggio Inps n. 2130/2025 si fondano su un quadro normativo articolato, il cui perno è rappresentato dal D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina gli strumenti di integrazione salariale.

Accanto al decreto legislativo, rileva anche il decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, in particolare l’articolo 11, che prevede la possibilità di richiedere un supplemento istruttorio qualora le informazioni fornite nella domanda di integrazione salariale siano incomplete o insufficienti a giustificare l’accoglimento della prestazione. Tale disposizione si applica anche nei casi di richieste motivate da temperature elevate.

Infine, per quanto riguarda il settore agricolo, l’Inps chiarisce che le indicazioni del messaggio n. 2130/2025 trovano applicazione, per quanto compatibili, anche nell’ambito della Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA), disciplinata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modifiche, che consente l’accesso all’integrazione salariale per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato a condizione che sussistano le motivazioni oggettive, come nel caso del caldo eccessivo.

Quando è possibile richiedere l’integrazione salariale per caldo eccessivo

Con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025 l’Istituto individua due situazioni distinte ma complementari: la presenza di un’ordinanza della pubblica autorità che impone la sospensione o riduzione delle attività, e l’assenza di ordinanza, ma con evidenze di temperature eccessive che compromettono la sicurezza sul lavoro. Per entrambe le ipotesi sono previste specifiche causali e modalità operative di presentazione della domanda.

Integrazione salariale in presenza di ordinanza della pubblica autorità

Quando l’attività lavorativa viene sospesa o ridotta a seguito di un provvedimento adottato da un’autorità pubblica (sindaco, prefetto o altra autorità competente) è possibile richiedere la CIGO o l’assegno di integrazione salariale con la causale: “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In tali casi, il datore di lavoro deve compilare la domanda secondo le consuete modalità, allegando una relazione tecnica in cui vengano indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell’attività.

Non è necessario allegare il documento dell’ordinanza in sé, ma è sufficiente specificare:

Questa modalità semplificata permette di velocizzare la fase istruttoria e consente all’Inps di valutare rapidamente la fondatezza della richiesta, basandosi su elementi oggettivi e ufficiali.

Periodo coperto dall’integrazione

La prestazione può essere riconosciuta solo per i giorni o le fasce orarie effettivamente indicate nell’ordinanza. L’ammissibilità del trattamento, pertanto, è limitata al periodo di validità del provvedimento pubblico, a prescindere da una verifica ulteriore delle condizioni meteorologiche da parte del datore di lavoro.

Integrazione salariale in assenza di ordinanza ma con temperature elevate

Qualora non sia stata emessa alcuna ordinanza da parte delle autorità pubbliche, il datore di lavoro può comunque presentare domanda di integrazione salariale in relazione a temperature elevate che impediscono lo svolgimento sicuro delle mansioni lavorative. In questo caso, deve essere utilizzata la causale: “evento meteo per “temperature elevate”.

Questa tipologia di causale rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE) ai sensi della normativa vigente.

Temperatura reale e temperatura percepita

Elemento centrale è peraltro il riconoscimento del concetto di temperatura percepita, che può essere superiore a quella reale registrata dai bollettini meteorologici. Questo è particolarmente rilevante per le attività:

In tutti questi casi, anche se la temperatura effettiva è inferiore ai 35°C, è possibile dimostrare che le condizioni di lavoro sono comunque pregiudizievoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Contenuto della relazione tecnica

La relazione tecnica che accompagna l’istanza di integrazione salariale per temperature elevate deve contenere con precisione i seguenti elementi informativi.

1. Descrizione dettagliata dell’attività sospesa o ridotta

È essenziale indicare chiaramente:

Ad esempio, è opportuno specificare: “l’attività sospesa riguarda l’installazione di strutture metalliche in cantiere edile privo di copertura, prevista dal 28 giugno al 2 luglio 2025, nella fascia oraria 12:00 - 16:00, durante la quale si sono raggiunte temperature percepite superiori a 40 °C.”

Una descrizione dettagliata consente all’Istituto di valutare in modo contestuale la relazione tra l’evento meteo e la concreta impossibilità di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza.

2. Esplicitazione dell’evento meteorologico straordinario (caldo eccessivo)

La relazione deve esplicitamente riferirsi al caldo eccessivo come evento meteo che ha determinato la richiesta di integrazione salariale. Tale evento deve essere descritto come:

Nel caso in cui la domanda sia presentata con causale “evento meteo – temperature elevate”, è importante sottolineare come le temperature abbiano influito sull’attività lavorativa anche qualora non si sia superata la soglia dei 35 °C, facendo riferimento alla temperatura percepita, più elevata rispetto a quella reale in determinate circostanze operative.

Condizioni ambientali

Oltre alla tipologia di attività, è necessario fornire una descrizione dettagliata delle condizioni ambientali che hanno reso impossibile o pericoloso proseguire l’attività lavorativa. Il messaggio Inps richiede di specificare:

La relazione deve fornire un quadro realistico e completo delle condizioni in cui i lavoratori operavano, per consentire all’Inps una valutazione caso per caso, anche in assenza di valori meteo ufficiali superiori a 35 °C.

NOTA BENE: non è necessario allegare bollettini meteo, in quanto l’Inps acquisisce d’ufficio i dati meteorologici rilevanti per la valutazione della domanda.

Domande cumulative e limiti applicativi

Una questione rilevante riguarda la possibilità di presentare una sola domanda per lo stesso periodo e per gli stessi lavoratori.

Il messaggio Inps ribadisce con chiarezza che non è possibile presentare due domande distinte riferite a periodi sovrapposti, una con causale “evento meteo” e l’altra con causale per ordine della pubblica autorità; tuttavia, l’Istituto ammette la valutazione congiunta nel corso dell’istruttoria, qualora una domanda presentata con causale “evento meteo” si riferisca anche a un periodo in cui è presente un’ordinanza pubblica.

In tal caso, la struttura territoriale Inps potrà riconoscere:

NOTA BENE: il termine ultimo per presentare la richiesta è fissato al 31° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Ad esempio, per un evento verificatosi a luglio 2025, il termine di scadenza sarà il 31 agosto 2025.

Rilevanza delle condizioni ambientali nella valutazione delle domande

La semplice rilevazione della temperatura reale registrata dai bollettini meteo non è più sufficiente per valutare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’accesso agli ammortizzatori sociali. L’Inps specifica che deve essere valutata anche la temperatura percepita, ossia quella effettivamente sperimentata dai lavoratori nel contesto operativo.

Tale temperatura può risultare infatti sensibilmente più elevata rispetto a quella riportata nei dati meteorologici ufficiali, a causa di una combinazione di fattori ambientali e organizzativi.

Fattori determinanti nella valutazione della temperatura percepita:

  1. luoghi non ombreggiati o esposti al sole: le attività lavorative svolte in spazi esterni privi di copertura, come cantieri edili, campi agricoli o piazzali industriali, sono soggette a un’esposizione diretta ai raggi solari. In questi casi, il calore accumulato nelle superfici (es. metallo, cemento) può contribuire a un innalzamento significativo della temperatura percepita;
  2. materiali e macchinari che generano calore: alcuni ambienti di lavoro prevedono l’utilizzo di macchinari, impianti o materiali che producono calore (es. forni industriali, bitumi, saldature, generatori). Questo fattore aumenta lo stress termico a carico dei lavoratori, indipendentemente dalla temperatura esterna;
  3. umidità elevata: l’indice di calore (heat index), che combina temperatura e umidità relativa, è un parametro determinante. Anche in presenza di temperature moderate (es. 33–34 °C), un elevato tasso di umidità può far percepire al corpo umano temperature superiori ai 40 °C. L’Inps invita le aziende a tener conto di tali parametri nella relazione tecnica a supporto della domanda;
  4. utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI): l’impiego obbligatorio di tute protettive, caschi, guanti isolanti, occhiali e altri DPI può impedire la naturale dispersione del calore corporeo, accentuando lo sforzo termico. In molti contesti produttivi, tali dispositivi sono indispensabili per la sicurezza, ma aggravano la percezione soggettiva del calore.

Attività svolte al chiuso

Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, anche le attività svolte in ambienti chiusi possono essere interessate da condizioni termiche estreme. Il messaggio Inps evidenzia che, in tali situazioni, è possibile presentare domanda di integrazione salariale per temperature elevate se ricorrono le seguenti circostanze:

Anche in assenza di ordinanze della pubblica autorità o di bollettini meteo estremi, tali condizioni costituiscono motivi oggettivi e documentabili per l’accesso all’integrazione salariale.

Criteri di ammissibilità: eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

Le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per caldo eccessivo, sia con causale “evento meteo - temperature elevate” sia con causale riferita a “ordinanza di pubblica autorità”, sono considerate dall’Inps eventi oggettivamente non evitabili (EONE). Ciò comporta importanti agevolazioni procedurali e contributive:

  1. esclusione del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa: i lavoratori coinvolti nella sospensione non devono necessariamente aver maturato 30 giorni di anzianità di servizio presso l’unità produttiva per la quale si richiede il trattamento;
  2. esonero dal versamento del contributo addizionale: le aziende sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 per la CIGO, e dagli artt. 29, comma 8 e 33, comma 2, per il FIS e i Fondi di solidarietà bilaterali.

Obblighi informativi verso le rappresentanze sindacali

Il D.Lgs. n. 148/2015, all’articolo 14, prevede un obbligo di informazione nei confronti delle rappresentanze sindacali, anche in caso di accesso agli ammortizzatori sociali per eventi meteo.

Caratteristiche dell’obbligo informativo

Per le imprese dei settori industria e artigianato edile e industria e artigianato del settore lapideo, l’obbligo informativo sindacale è limitato ai casi di proroga dei trattamenti con sospensione continuativa oltre le 13 settimane. Ciò significa che per la prima richiesta di integrazione salariale per caldo eccessivo, non è necessario alcun adempimento sindacale obbligatorio, mentre lo diventa solo in fase di proroga.

Settore agricolo

Il settore agricolo, tradizionalmente esposto a forti condizioni climatiche, risulta particolarmente vulnerabile agli effetti delle temperature elevate.

La natura stessa delle attività svolte rende infatti frequente la necessità di sospendere o ridurre le lavorazioni nei periodi di caldo eccessivo.

In questo contesto, l’Inps chiarisce che le indicazioni operative previste per l’integrazione salariale a causa di temperature elevate sono applicabili, per quanto compatibili, anche all’ambito agricolo, con riferimento alle regole della CISOA.

In particolare, si conferma che le temperature elevate possono costituire una causa oggettiva legittima per l’attivazione dell’integrazione salariale anche nel comparto agricolo, purché siano rispettati i criteri di:

Analogamente a quanto previsto per gli altri settori, anche nel caso della CISOA non è necessario allegare i bollettini meteo, in quanto acquisiti d’ufficio dall’Istituto. È invece obbligatorio che nella relazione tecnica allegata alla domanda siano specificati:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy