CNDCEC, omessa comunicazione del domicilio digitale

Pubblicato il 21 luglio 2022

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il pronto ordini 18 luglio 2022, n. 140, risponde al quesito pervenuto dall’Ordine di Palermo in merito alla possibilità di accogliere l’istanza di cancellazione dell’iscritto, sospeso dall’albo per mancata comunicazione del domicilio digitale.

Considerato quanto disposto dall’art. 5 del “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” e dall’art. 38 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in merito all’impossibilità di cancellazione degli iscritti sospesi disciplinarmente, il CNDCEC ha fornito una serie di precisazioni.

L’art. 37 del decreto legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha introdotto per il professionista l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio domicilio digitale. L’iscritto inadempiente sarà soggetto a diffida e, nel caso di mancata ottemperanza (entro 30 giorni), verrà sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Con nota del 18 novembre 2020, n. 186506, il Ministero della Giustizia ha acclarato che la sanzione prevista dall’articolo 37 del predetto decreto legge, inerente la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti per mancata comunicazione del domicilio digitale, non assume carattere disciplinare, con la conseguenza che la sospensione dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non già dal Consiglio di Disciplina.

Altresì, tale sospensione non avendo una durata predeterminata (perché subordinata all’iniziativa dell’interessato di comunicare il proprio domicilio digitale) risulta ontologicamente diversa dalla sospensione dell’esercizio professionale prevista dall’art. 52 del decreto legislativo n. 139/2005, la quale a differenza della prima, ha una durata temporale commisurata alla gravità dell’infrazione.

Alla luce di ciò, il CNDCEC ritiene che l’omessa comunicazione non costituisca una sanzione disciplinare e che il divieto di cancellazione previsto dall’art. 5 del Regolamento non trova applicazione per la fattispecie in esame.

Ne consegue che l’istanza di cancellazione dell’iscritto sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale potrà essere accolta.

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