Cndcec. Collegio sindacale non quotate. Norme comportamento in consultazione

Pubblicato il 21 ottobre 2020

Il Cndcec avvia la pubblica consultazione della bozza “Norme di comportamento del Collegio sindacale - Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” di ottobre 2020.

È possibile inviare eventuali osservazioni alla mail consultazionecndcec@commercialisti.it fino alle ore 24,00 del 10 novembre 2020.

La nuova versione delle Norme di comportamento sostituisce quella pubblicata nel 2015 e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2021. Le novità rispetto alla versione passata sono molte: dieci nuove norme e modifiche importanti ad altre 20 norme.

Per la redazione della relazione ex art. 2429 c.c., in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, l’organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nel documento.

Norme comportamento in consultazione. Struttura del documento

Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi Commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Fatta salva l’applicazione di disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati, le Norme sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del Collegio sindacale di tutte le società, e nei confronti del sindaco unico di s.r.l., che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.

Nella bozza è precisato che:

- al Collegio sindacale, e al sindaco unico di s.r.l., compete il dovere (art. 2403 c.c.) di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- all’incaricato della revisione legale, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2010, compete il dovere di:

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