Cndcec, CTU inadempiente con doppio provvedimento disciplinare

Pubblicato il 27 settembre 2017

Il Cndcec ha pubblicato, sul sito, il Pronto Ordine n. 193 del 2017 sulla competenza del procedimento per violazioni dell’incarico in qualità di CTU di un iscritto.

L’iscritto/a all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, in qualità di CTU, violi norme o codice deontologico della professione (ex art. 63 c.p.c.), può essere soggetto ad azioni disciplinari provenienti sia dal Consiglio di Disciplina dell’ODCEC territoriale che dal Comitato di disciplina del Tribunale.

Infatti, si spiega nel PO, l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio di disciplina nei confronti degli iscritti all’Albo, configura un autonomo e distinto procedimento (disposizioni di attuazione del c.p.c.), relativamente a presupposti, organi che avviano il procedimento, sanzioni e responsabilità.

Pertanto, l’eventuale avvio del procedimento per violazioni dell’incarico in qualità di CTU da parte del Comitato di Disciplina del Tribunale non preclude in alcun modo al Consiglio dell’Ordine la facoltà di iniziare un distinto e autonomo procedimento a carico dello stesso professionista.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi in appalto per ministero difesa - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

17/03/2026

Imprese culturali e creative, nuove attività ammesse

17/03/2026

Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

17/03/2026

Accisa gas naturale: nuove regole su dichiarazioni, cauzioni e controlli

17/03/2026

Part-time: niente full-time automatico e limiti alla variabilità dell’orario

17/03/2026

Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali

17/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy