Cndcec sulla formazione continua

Pubblicato il 16 marzo 2016

Arrivano chiarimenti dal Cndcec sull'attuazione del nuovo regolamento per la formazione continua, che abroga implicitamente tutti i regolamenti vigenti negli Ordini territoriali.

Dal 1° gennaio 2016, per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno più di 65 anni di età, o che compiranno il 65° anno in una data compresa nel triennio 2016-2018, non c'è esonero dagli obblighi formativi, ma solo una riduzione sul monte crediti da raggiungere.

Sono passibili di rilievo disciplinare i citati iscritti che non raggiungeranno un monte di 30 crediti nel triennio, con un minimo di 7 all’anno. Ciò vale anche per gli iscritti che avevano goduto dell’esonero: dovranno assolvere l’obbligo formativo di 10 crediti per il 2016, ultimo anno del triennio 2014-2016.

E' quanto si evince dalla lettura della nota informativa Cndcec n. 35 dell'11 marzo 2016 - Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ex art. 7, D.P.R. 137/2012.

L'organizzazione degli eventi formativi

Si ricordano le tre ipotesi che si possono verificare, con il coordinamento tra gli Ordini territoriali e i soggetti autorizzati che entreranno a far parte dell’elenco istituito dal Cndcec, nella realizzazione delle attività formative:

Nel secondo caso, spiega il documento, l’inserimento nell’elenco non consente all’ente organizzatore di richiedere l’autorizzazione direttamente al Cndcec, dovrà comunicare con l’Ordine territoriale.

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