Co.co.co. nei call center

Pubblicato il 16 agosto 2016

Il 14 luglio 2016 Ancic, Asseprim, Assintel, Federtelservizi con l’assistenza di Confcommercio – Imprese per l’Italia e la presenza di Confcommercio – Milano e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Nidil-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia e servizi realizzati attraverso operatori telefonici.

Ai sensi dell’art. 4 dell’ipotesi di accordo il rapporto di collaborazione può considerarsi autonomo qualora il collaboratore possa gestire unilateralmente e discrezionalmente la propria attività, determinando la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, fatta salva la garanzia del raggiungimento degli obbiettivi concordati tra le parti.

Il collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative del committente, potrà unilateralmente determinare le modalità di esecuzione dell'incarico nell'ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale.

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