Collegio sindacale: compenso del componente

Pubblicato il 18 marzo 2016

Il Cndcec risponde al quesito dell'Ordine di Torino sul compenso del componente del collegio sindacale, laddove non venisse stabilito nell’atto costitutivo, né fissato dall’Assemblea, ma lasciato alla libera contrattazione tra le parti.

Ebbene, in tal caso, si spiega nel pronto ordini 91 del 17 marzo 2016, si può far riferimento ai criteri fissati dal DM n. 140 del 2012, che indica i parametri a cui fare riferimento in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, criteri “che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso Legislatore, di poter essere considerati come equi”.

Il Consiglio ricorda che, comunque, si deve considerare che le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale (in vigore a settembre 2015) prevedono che “il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta”.

L’assemblea può disattendere, il professionista può rifiutare l’incarico

Resta fermo che, in virtù del Dl 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali, il compenso va concordato tra le parti ed in tal senso il Consigliere Cndcec, Raffaele Marcello, puntualizza che l'indicazione non vuole essere un modo surrettizio per introdurre nuovamente le tariffe, ma è solo un aiuto “per dare la possibilità ai colleghi di avere un riferimento”.

Convegno nazionale Fisco e società a partecipazione pubblica

Intanto, a Torino, il Cndcec sta incontrando, nel convegno nazionale Fisco e società a partecipazione pubblica, tra gli altri i vice Ministri dell’Economia, Luigi Casero e Enrico Morando, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.

Saranno chiesti attraverso due tavole rotonde:

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