Tassazione delle borse di studio universitarie

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L’articolo 5-bis del Decreto-Legge n. 90/2025, introdotto durante l’iter di conversione in legge, stabilisce che le borse di studio universitarie assegnate a partire dal 7 giugno 2025 sono soggette a tassazione IRPEF. Quelle attribuite in data anteriore conservano invece l’esenzione fiscale, risolvendo così i dubbi applicativi sorti nelle Università.

Il contesto normativo e le modifiche intervenute

In origine, il Decreto-Legge n. 45/2025 aveva eliminato il regime di esenzione IRPEF per le borse erogate dagli Atenei per attività di ricerca post laurea, superando quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge n. 210/1998 (modificato dall’art. 1-bis, comma 4 del D.L. 45/2025, convertito con modifiche nella Legge n. 79/2025, in vigore dal 7 giugno 2025).

Secondo la normativa generale (art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR), le somme versate a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per finalità di studio o formazione professionale, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e quindi imponibili, salvo eccezioni.

Una di queste eccezioni era rappresentata proprio dall’art. 4, comma 3, della L. n. 210/1998, che richiama l’art. 6, comma 6, della L. n. 398/1989 e l’art. 4 della L. n. 476/1984. L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, con la risoluzione n. 120/2010, che erano esenti le borse erogate dalle Università e dagli istituti superiori per: corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e attività post-dottorali.

Tuttavia, a partire dal 7 giugno 2025, questa agevolazione è venuta meno, imponendo agli Atenei l’obbligo di applicare le ritenute IRPEF e adempiere agli obblighi dichiarativi connessi (CU e Modello 770). Il testo originario della norma, però, non specificava alcuna decorrenza, generando incertezza sull’eventuale effetto retroattivo e comportando difficoltà operative per le Università.

Chiarimento: esenti se precedenti al 7 giugno 2025

Per porre fine a tali ambiguità, è stato introdotto l’art. 5-bis nel D.L. n. 90/2025, approvato il 29 luglio 2025.

Si tratta di una disposizione interpretativa che chiarisce che l’abrogazione dell’esenzione IRPEF si applica esclusivamente alle borse conferite a partire dal 7 giugno 2025. Quelle attribuite in data antecedente continuano a beneficiare del trattamento fiscale precedente, anche se erogate dopo tale data.

In pratica, per le borse assegnate dal 7 giugno in poi, la tassazione è obbligatoria, mentre per le assegnazioni precedenti resta valido il regime di esenzione IRPEF, con conseguente differenziazione degli adempimenti a carico delle Università.

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