Collocamento obbligatorio. Computo per lavoratori stagionali agricoli

Pubblicato il 07 marzo 2018

In materia di collocamento dei disabili, l’INL, rivolgendosi al personale ispettivo, fornisce chiarimenti circa i criteri di computo dei lavoratori stagionali per l’individuazione dell’organico aziendale su cui conteggiare gli obblighi di assunzione del personale disabile.

Per la determinazione della quota di riserva, la normativa prende a base tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ma vengono esclusi, tra gli altri, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

E’ proprio sulla “durata di sei mesi” che è nata una questione interpretativa.

In particolare, per quanto riguarda le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, ai sensi del DPR 333/2000 e della circolare del ministero del Lavoro n. 4/2000, per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto, ma rilevano le giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative.

Deve però osservarsi che la normativa non dà indicazioni circa il numero esatto di giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale sopraindicato. In aiuto non sono giunti né chiarimenti ministeriali né sentenze di legittimità.

Quindi, per rendere uniforme l’operato degli Ispettori, l’INL con nota n. 43 del 6 marzo 2018 afferma essere di 180 giornate di lavoro annue il limite semestrale per gli operai agricoli.

Ciò è supportato da norme e regolamenti vigenti per i quali il criterio di distinzione fra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno di tale limite quantitativo.

Fino a nuove istruzioni, gli Ispettori sono tenuti a seguire tale orientamento.

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