Con l’Informativa n. 121/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha comunicato il parere espresso dal Ministero della Giustizia in merito alle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2025 sull’ordinamento professionale, con particolare riferimento alle richieste di cancellazione e di trasferimento presentate da iscritti coinvolti in procedimenti disciplinari.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 70/2025, ha dichiarato incostituzionale il divieto di cancellazione dall’Albo per l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, previsto dall’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell’ordinamento forense). Tale divieto, infatti, costituisce una lesione alla libertà di autodeterminazione, poiché impone la permanenza nell’Ordine anche quando il professionista non intenda più farne parte, avendo perso l’interesse o la possibilità di esercitare la professione.
Inoltre, la preclusione alla cancellazione impedisce all’avvocato, per tutta la durata del procedimento, di esercitare diritti e libertà garantiti a livello costituzionale.
Tra questi rientrano la facoltà di recedere dall’adesione all’Ordine, l’accesso a prestazioni previdenziali o assistenziali che presuppongono la cancellazione e la possibilità di intraprendere un’attività lavorativa diversa, opzioni che si realizzano proprio attraverso l’uscita dalla categoria professionale.
Al Consiglio Nazionale sono giunte numerose richieste da parte degli Ordini territoriali, volte a chiarire se gli effetti della decisione della Corte Costituzionale possano estendersi anche all’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In risposta a tali quesiti, il Ministero – con nota prot. n. 6358 del 3 luglio 2025 – ha precisato che i principi affermati dalla Corte sono pienamente applicabili anche agli ordini professionali dei commercialisti e degli esperti contabili. Lo afferma l’Informativa n. 121 resa il 31 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Pur non essendo espressamente previsto un analogo divieto nelle norme fondamentali che regolano questa professione, è necessaria un’interpretazione conforme ai principi costituzionali che escluda la legittimità di impedire la cancellazione dall’Albo di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
In tali casi, infatti, la cancellazione determina l’estinzione del procedimento in corso, che però potrà – e dovrà – essere nuovamente avviato, se non prescritto, nel caso in cui il professionista richieda una nuova iscrizione.
Il Ministero ha inoltre chiarito che la disciplina del trasferimento prevista dall’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005 risponde a logiche differenti: essa è finalizzata a evitare che l’iscritto possa sottrarsi al proprio giudice naturale e, pertanto, non lede la libertà di autodeterminazione del professionista. A differenza della cancellazione, infatti, la richiesta di trasferimento implica la volontà di proseguire l’attività professionale e di rimanere parte dell’istituzione ordinistica.
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