Avvocati con procedimento disciplinare: illegittimo il divieto di cancellazione da albo
Pubblicato il 23 maggio 2025
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Con la sentenza n. 70 del 23 maggio 2025, la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione di legittimità relativa all’art. 57 della Legge n. 247/2012 (ordinamento della professione forense), che prevede il divieto assoluto di cancellazione dall’albo per gli avvocati sottoposti a procedimento disciplinare, anche in caso di richiesta volontaria da parte dell’interessato.
Divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare: incostituzionale
La questione è sorta in un giudizio promosso da un avvocato, affetto da gravi patologie invalidanti, la cui istanza di cancellazione era stata respinta dal Consiglio dell’Ordine in ragione della pendenza di procedimenti disciplinari. Il rifiuto impediva al professionista di accedere a trattamenti previdenziali legati alla cessazione dell'attività, come la pensione di inabilità.
Profili di Incostituzionalità
La Consulta ha giudicato fondati i rilievi sollevati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, sotto diversi profili.
Violazione dell’art. 2 Cost.
La norma censurata, in primo luogo, è stata ritenuta lesiva della libertà di autodeterminazione del professionista, obbligandolo a rimanere iscritto all’albo contro la propria volontà, anche in assenza di possibilità concreta di esercitare la professione.
Secondo la Consulta, l’iscrizione deve essere frutto di una scelta libera, non una permanenza coatta.
Violazione dell’art. 4 Cost.
E' stato poi ritenuto che la disposizione in esame incide in modo sproporzionato sulla libertà di lavoro, impedendo di cessare l’attività forense e intraprendere eventualmente una diversa attività lavorativa.
Il sacrificio imposto al professionista è altresì aggravato dall’assenza di termini certi per la conclusione del procedimento disciplinare.
Violazione dell’art. 3 Cost.
Il divieto in questione, infine, è stato ritenuto irragionevole, poiché non rappresenta la misura meno restrittiva tra quelle idonee a garantire la prosecuzione dell’azione disciplinare.
La Corte, in proposito, ha suggerito alternative normative, come la sospensione dei termini di prescrizione in caso di cancellazione volontaria.
Declaratoria di incostituzionalità art. 57 Legge n. 247/2012
In conclusione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della Legge n. 247 del 2012 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.
In via consequenziale, è stato dichiarato incostituzionale anche dell’art. 17, comma 16, della medesima Legge, che riproduce sostanzialmente i contenuti dell'art. 57.
Effetti immediati della sentenza
In attesa di un intervento del legislatore, la Corte costituzionale ha chiarito che la cancellazione volontaria dall’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare in corso.
Tuttavia, tale estinzione non elimina il diritto dell’Ordine a sanzionare i comportamenti contestati: qualora il professionista chieda la reiscrizione, l’azione disciplinare, se non prescritta, deve essere riattivata in relazione agli stessi fatti oggetto del procedimento originario.
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