Con il Pronto Ordini n. 24 del 16 maggio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) risponde riguardo alla compatibilità tra la professione di dottore commercialista e l’incarico di istruttore direttivo contabile conferito dal Sindaco di un Comune.
Nel dettaglio si chiede se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, figura con alta specializzazione nelle aree di programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con durata non superiore a quella del mandato elettorale, debba essere considerato pubblico impiego e, di conseguenza, se sia soggetto alle norme che vietano la compatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista; inoltre, si chiede se nel caso in cui tale incarico venga svolto con un contratto part-time fino al 50%, trovino applicazione le deroghe previste dall’articolo 1, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, con il P.O. n. 24 del 16 maggio 2025, sottolinea che:
In base a ciò, l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, ruolo di elevata specializzazione nelle aree di programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune tramite un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è da considerarsi come pubblico impiego.
In linea generale, tale incarico è incompatibile con l’attività professionale di dottore commercialista. Tuttavia, se il contratto prevede un orario part-time non superiore al 50%, si applica la deroga prevista dall’articolo 1, comma 56, della Legge 662/1996, che permette lo svolgimento della libera professione a condizione che non vi siano conflitti di interesse o interferenze tra l’attività professionale e le funzioni svolte presso l’ente pubblico.
Rimane comunque obbligatorio astenersi dall’assumere incarichi o consulenze che coinvolgano direttamente l’ente di appartenenza o che possano entrare in contrasto con i principi di imparzialità e buon funzionamento dell’amministrazione.
Pertanto, l’incarico descritto è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista:
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