Compensazioni: visto obbligatorio per importi superiori a 5 mila euro

Pubblicato il 08 giugno 2017

Dallo scorso 24 aprile 2017, il limite al di sopra del quale per usare i crediti in compensazione è necessario il visto di conformità è pari a 5.000 euro. I contribuenti titolari di partita Iva, per l’utilizzo del credito in compensazioni dovranno usare solo i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti non titolari di partita Iva, che presentano il modello F24 con crediti in compensazione, ma con saldo finale maggiore di zero, possono presentare il modello mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico, oppure mediante i servizi di internet banking.

 

Normativa

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017

D.L. n. 50 del  24 aprile 2017

Legge n. 311 del  30 dicembre 2004

D.L. n. 223 del 4 luglio 2006

D.L.  n. 78 del 1° luglio 2009

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Stretta sul Visto

I contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed altri contribuenti) che intendono usare in compensazione crediti Iva o di altre imposte, per importi superiori a 5mila euro annui, necessitano dell’apposizione del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito.

Il visto può essere apposto:

  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
  • dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi.

Osserva

E’ prevista un’alternativa al visto di conformità per soggetti diversi dalle persone fisiche, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile.

Visto su Crediti Irpef, Ires, Irap

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, anche i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 15mila euro annui (limite ridotto a 5mila euro dal 24 aprile 2017), devono chiedere l’apposizione del visto di conformità.

 

La compensazione dei crediti IRPEF, IRES, addizionali, IRAP, ritenute e imposte sostitutive, è possibile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito.

 

Resta ferma l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito che si intende usare, per importi superiori al limite.

Anche il nuovo limite si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione.

Quindi, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, i crediti potranno essere usati in compensazione senza apporre il visto.

 

Nota bene

Il limite di 5mila euro annui vale dal 24 aprile 2017, di conseguenza sono valide le compensazioni fatte prima di questa data per importi superiori a 5 mila euro.

 

I contribuenti che eseguono la compensazione cosiddetta "interna" (Iva da Iva, Irpef da Irpef, Ires da Ires) son fuori da qualsiasi divieto.

Obbligo di invio telematico

I titolari di partita Iva che effettuano compensazioni del credito Iva, sono obbligati all’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito stesso.

L’obbligo viene esteso anche alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Presenza di debiti a ruolo

La compensazione dei crediti è vietata fino a concorrenza dell’importo di debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro.

 

Il divieto scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le addizionali sui tributi diretti.

 

E’ ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Indebite compensazioni

Nei casi di utilizzo in compensazione di crediti Iva o di altre imposte, senza l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione di legge, e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni, del 30%.

Per il pagamento delle somme dovute a seguito di indebite compensazioni, non è possibile avvalersi della compensazione.

Autocertificazione del visto

Il professionista che ha i requisiti per il rilascio del visto di conformità e intende usare in compensazione crediti per importi superiori al limite, può apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione senza alcun obbligo di rivolgersi a terzi.

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