Compenso professionale. Scatta con procura e sottoscrizione atti

Pubblicato il 11 dicembre 2015

Con sentenza n. 24859 depositata il 9 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un avvocato, che aveva convenuto in giudizio una pubblica amministrazione, per sentirla condannare al compenso per una prestazione professionale eseguita in suo favore.

Domanda dapprima respinta dalla Corte d'appello, la quale aveva negato l'esistenza di un contratto d'opera professionale sottostante, in quanto basato su un atto unilaterale ricettizio (la procura alle liti), a cui non aveva fatto riscontro l'accettazione in forma scritta del professionista (non potendosi desumere tale accettazione dall'espletamento dell'attività professionale o dalla sottoscrizione dell'atto difensivo).

Contratto di patrocinio. Perfezionato con procura e redazione atti difensivi

Ragionamento tuttavia smentito dalla Cassazione, secondo cui, viceversa, in riferimento agli incarichi professionali di difesa in giudizio di un'amministrazione pubblica, il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi soddisfatto con il rilascio della procura ex art. 83 c.p.c.. Ciò poichè l'esercizio della rappresentanza giudiziale mediante la redazione e sottoscrizione di atti difensivi realizza di fatto, attraverso l'incontro della volontà delle parti, l'accordo contrattuale secondo le modalità richieste ai fini dell'identificazione del contenuto negoziale.

Se è vero infatti – precisa ancora la Corte – che la procura ad litem quale atto unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si differenzia dal sottostante contratto di patrocinio (che invece ha natura bilaterale ed è finalizzato all'attribuzione dell'incarico professionale), è anche vero che quando la procura venga accettata dal legale mediante il concreto esercizio del potere rappresentativo (sottoscrizione atti difensivi), il collegamento necessario funzionale tra questi ultimi e la procura medesima, consente di ritenere concluso il contratto di patrocinio.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy