Compravendita immobiliare. Riduzione del prezzo se alcune parti dell’immobile sono prive di abitabilità

Pubblicato il 03 maggio 2012 E’ stata confermata dalla Cassazione – sentenza n. 6521 del 26 aprile 2012 – la riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare disposta dai giudici di merito su domanda della parte acquirente “in dipendenza dei vizi e difformità dichiarati e accertati” dell’immobile medesimo, per come verificati anche mediante Ctu, nonché in considerazione della garanzia, ex articolo 1490 Codice civile, prestata dai promittenti venditori, in sede di contratto preliminare di vendita, in ordine al rispetto delle norme urbanistiche ed impiantistiche ed alla abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, “in ogni sua parte”.

Nella specie, parte acquirente aveva riscontrato, al momento della stipulazione del contratto definitivo, varie difformità riguardanti, tra l’altro, il difetto di abitabilità di alcune parti dell’immobile oggetto della compravendita.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy