Concordato: non costituisce abuso la previsione di un trattamento differenziato

Pubblicato il 11 febbraio 2011 Con sentenza n. 3274 del 10 febbraio 2011, la Cassazione ha spiegato come, nell'ambito delle procedure concorsuali, il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento è tutelato “nei limiti in cui questi vengono impiegati per il fine per cui sono stati istituiti”.

In particolare – continua la Corte – per quel che concerne il concordato fallimentare, la finalità di detto istituto è quella di favorire la soluzione anticipata della crisi mediante un accordo che tuteli tutti i creditori con le modalità approvate dalla maggioranza tutelando il debitore fallito da un danno non necessario.

E' tuttavia ammissibile un accordo in cui il singolo creditore proponente abbia intenti speculativi e voglia perseguire un risultato ulteriore che compensi il rischio insito nell'operazione che si impegna a compiere. E difatti, “è esplicitamente ipotizzato come possibile” – si legge nel testo della decisione - “che un trattamento differenziato non solo per quanto attiene ai mezzi satisfattivi ma anche in relazione alla percentuale offerta, con il solo limite del trattamento uguale all'interno delle singole classi accomunate dalla identità della posizione giuridica e dalla omogeneità dell'interesse economico”, dovendosi escludere che l'abuso del diritto possa consistere nella violazione della "par condicio creditorum", intesa come trattamento paritario.
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