Concorso materiale Tante sanzioni per quante violazioni

Pubblicato il 28 marzo 2017

In caso di sanzioni per più illeciti amministrativi, l’art. 198 codice della Strada – che prevede la condanna alla sanzione per la violazione più grave aumentata dal triplo - trova applicazione solo in ipotesi di concorso formale di violazioni, ossia laddove la pluralità di violazioni derivi da un’unica condotta illecita

Non trova invece applicazione nel caso - qui esaminato – ove sussista un’ipotesi di concorso materiale, per essere state messe in atto diverse condotte, tante quante sono le violazioni, in questo caso, dell’art. 23 comma quarto C.d.S. Trattasi in particolare di 12 verbali di accertamento irrogati dal Comune ad un Hotel, per aver commesso 12 singole infrazioni dell’art. 23 comma 4 C.d.S., essendo stati istallati, in diversi siti del territorio, n. 12 impianti pubblicitari in assenza di autorizzazione comunale.

E’ quanto chiarito dal Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, con sentenza n. 887/2017, accogliendo il ricorso di un Comune.

Più precisamente – statuiscono i giudici territoriali – quando più illeciti, come nel caso de quo, siano stati commessi con più azioni ed omissioni, anche se espressione di una medesima inclinazione antigiuridica, si assiste al concorso (o cumulo) materiale delle violazioni, per cui il responsabile è tenuto a rispondere di tante infrazioni quante sono le violazioni, non risultando oltretutto applicabile agli illeciti amministrativi l’istituto delle continuazione di cui all’art. 81 comma 2 c.p.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy