Condominio: nullo il divieto di distacco da impianto centralizzato

Pubblicato il 03 novembre 2018

Il regolamento condominiale non può vietare al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti.

Una clausola in tal senso è da considerare nulla o non meritevole di tutela, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.

Difatti, per come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, una disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dagli articoli 1118, comma 4, Codice civile, 26, comma 5, Legge n. 10/1991 e 9, comma 5, Decreto legislativo n. 102/2014.

Disciplina, questa, diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l'uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale.

Ripartizione delle spese di riscaldamento regolabili convenzionalmente

Lo ha precisato la Corte di cassazione con ordinanza n. 28051 del 2 novembre 2018, anche alla luce delle modifiche della Legge di riforma del condominio n. 220/2012 e delle leggi sul risparmio energetico.

In ogni caso, ha evidenziato la Seconda sezione civile, è da ritenere legittima la delibera assembleare che disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale, che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio per avervi rinunciato o essersene distaccati.

La predetta deroga è, infatti, consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica in tema di ripartizione delle spese di riscaldamento.

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