Confermato lo stato di adottabilità del minore abbandonato fin dalla nascita

Pubblicato il 10 giugno 2013 E' stata definitivamente confermata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 14014 del 4 giugno 2013 - la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato lo stato di abbandono e di adottabilità di un minore che, fin dalla nascita, era stato collocato presso un istituto dai genitori naturali.

Il Tribunale aveva ritenuto che lo stato di abbandono non fosse temporaneo ma “morale e materiale” in quanto più volte questi ultimi avevano rifiutato le visite presso il bambino.

Ora si erano opposti al provvedimento dinanzi alla Cassazione ma il loro ricorso è stato respinto. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto determinante l'esistenza di una palese difficoltà di costruire un rapporto affettivo che, a ben vedere, non era mai nato in radice; ed infatti, il bambino non aveva mai trascorso un lungo periodo coi genitori naturali ed, anzi, erano mancati proprio i primi momenti dell'attaccamento materno.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Chiusura per ferie dello studio professionale: come e quando utilizzare l'Uniurg

29/07/2025

Metalmeccanica cooperative. Rinnovo

29/07/2025

Tetto retributivo pubblico impiego: cosa cambia con la pronuncia della Corte costituzionale

29/07/2025

Patente a crediti: obblighi e ambiti di applicazione nelle nuove FAQ INL

29/07/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi. Ipotesi di accordo del 24/7/2025

29/07/2025

CCNL Metalmeccanica cooperative - Accordo di rinnovo del 17/6/2025

29/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy