CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal decreto legislativo n. 13 del 2024, e del connesso regime di ravvedimento speciale previsto dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024.

In particolare, con risposta n. 284 del 4 novembre 2025 si sofferma sui criteri per determinare i termini di adesione ai due istituti nel caso in cui il contribuente sia un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fornendo così un orientamento operativo utile per imprese con esercizi “a cavallo d’anno” che intendono accedere alle agevolazioni e agli strumenti di regolarizzazione previsti dalla normativa fiscale vigente.

Società con periodo d’imposta non solare

L’interpello è stato presentato da una società il cui esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Per il periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, la società intende aderire per la prima volta al Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto che consente ai contribuenti di definire preventivamente, con l’Amministrazione finanziaria, i redditi e il valore della produzione netta per un biennio.

Contestualmente, la società manifesta la volontà di accedere anche al ravvedimento speciale introdotto dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, che permette la regolarizzazione di irregolarità relative alle annualità 2018–2022 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva agevolata.

Tuttavia, la peculiarità del suo esercizio — non coincidente con l’anno solare — solleva dubbi circa la corretta individuazione delle scadenze per aderire ai due regimi, considerato che i termini fissati dalla norma fanno riferimento, di regola, al 31 ottobre o al 31 marzo, date tipiche dei soggetti con esercizio solare.

Pertanto, la società richiede chiarimenti su due punti specifici:

  1. Termine di adesione al CPB. Si chiede entro quale termine un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possa validamente aderire al Concordato Preventivo Biennale, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024.
  2. Termine per il ravvedimento speciale. Si domanda se sia possibile posticipare il termine di adesione al ravvedimento speciale, fissato in via generale al 31 marzo 2025, considerato che per i soggetti “non solari” tale data cade prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi prima della stessa adesione al CPB.

Chiarimenti sui termini di adesione al CPB

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta n. 284 del 4 novembre 2025 ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, “per il primo anno di applicazione dell’istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1”.

Pertanto:

  • per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine di adesione al CPB per il biennio 2024–2025 è stato fissato al 31 ottobre 2024, prorogato poi al 12 dicembre 2024 dal decreto-legge n. 155/2024;
  • per i soggetti con periodo d’imposta “non solare”, come l’istante, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 deve essere presentata entro il 30 aprile 2025, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 1/2024.
In conclusione, il termine per l’adesione al CPB, nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, è fissato al 30 aprile 2025.

Termine per il ravvedimento speciale

L’Agenzia delle Entrate passa poi ad analizzare la disciplina del ravvedimento speciale, prevista dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, che consente la regolarizzazione delle annualità 2018–2022 mediante versamento di un’imposta sostitutiva.

L’articolo 2-quater, al comma 1, riconosce la possibilità di accedere al cosiddetto “ravvedimento speciale” ai contribuenti che abbiano applicato gli ISA e che abbiano aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) relativo al biennio 2024–2025, purché l’adesione avvenga entro il 31 ottobre 2024, ovvero entro il 12 dicembre 2024 nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 155 del 2024, e siano rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Per quanto riguarda invece i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il comma 13 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni del ravvedimento si applicano al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Nel caso in esame, quindi, per la società istante il periodo rilevante ai fini dell’agevolazione è quello dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, poiché si tratta del periodo d’imposta che risulta in corso al 31 dicembre 2023, vale a dire il primo periodo utile per applicare il CPB riferito al biennio 2024–2025.

Il comma 8 del medesimo articolo fissa il termine entro cui effettuare il ravvedimento al 31 marzo 2025, secondo le modalità definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2024.

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, e in contrasto con quanto sostenuto dal contribuente, la scadenza del 31 marzo 2025 è da considerarsi perentoria e non può essere prorogata o differita.

Nel caso specifico prospettato, il termine per il ravvedimento (31 marzo 2025) risulta dunque anteriore rispetto a quello previsto per l’adesione al CPB (30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2023).

Pertanto, il contribuente poteva aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025, fermo restando che il perfezionamento dell’istituto è subordinato all’effettiva adesione al CPB entro il 30 aprile 2025.

Dunque:
  • il termine del 31 marzo 2025 per il versamento dell’imposta sostitutiva non può essere prorogato;
  • tuttavia, l’efficacia del ravvedimento è subordinata all’adesione al CPB, da effettuarsi entro il 30 aprile 2025.
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