Confini della fede pubblica al pvc

Pubblicato il 30 gennaio 2010 Ad occuparsi della stessa vicenda di società che emettevano fatture per operazioni inesistenti quattro sentenze per più contestazioni di irregolarità. La Cassazione, con le sentenze nn. 1818, 1819, 1820 e 1821 del 28 febbraio 2010, interviene a spiegare che la norma dell’articolo 2700 del Codice civile che conferisce fede pubblica anche al pvc, vuole dire che l’atto fa piena prova, vincibile solo tramite querela di falso, esclusivamente della provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso certifichi che siano avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Pertanto, non possono avere valore privilegiato circa i giudizi valutativi o gli apprezzamenti personali dell’ufficiale giudiziario. In caso di emissione di fatture ritenute false, l’ufficiale e il giudice devono accertare e fornire adeguata motivazione sull’effettiva inesistenza delle operazioni.
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