Conguaglio di fine anno e novità 2020

Pubblicato il 17 dicembre 2020

Come di consueto, entro il 28 febbraio i sostituti d'imposta dovranno procedere all'effettuazione del conguaglio tra le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti ai percipienti nell'anno d'imposta 2020 e l'imposta dovuta sull'ammontare degli emolumenti stessi, tenendo conto degli oneri deducibili, delle detrazioni spettanti e dei bonus fiscali corrisposti.

Per l'anno 2020, il predetto adempimento a carico dei sostituti d'imposta, previsto dall'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve tener conto delle intervenute novità legislative che hanno abrogato (dal 1° luglio 2020) il c.d. Bonus Renzi ed introdotto il trattamento integrativo ai sensi del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, nonché delle ulteriori modifiche in materia di concessione promiscua dell'auto aziendale e di innalzamento della soglia di esenzione per i valori ed i beni prestati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR (raddoppiata ad euro 516,46).

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