Conguaglio di fine anno e novità 2020

Pubblicato il 17 dicembre 2020

Come di consueto, entro il 28 febbraio i sostituti d'imposta dovranno procedere all'effettuazione del conguaglio tra le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti ai percipienti nell'anno d'imposta 2020 e l'imposta dovuta sull'ammontare degli emolumenti stessi, tenendo conto degli oneri deducibili, delle detrazioni spettanti e dei bonus fiscali corrisposti.

Per l'anno 2020, il predetto adempimento a carico dei sostituti d'imposta, previsto dall'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve tener conto delle intervenute novità legislative che hanno abrogato (dal 1° luglio 2020) il c.d. Bonus Renzi ed introdotto il trattamento integrativo ai sensi del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, nonché delle ulteriori modifiche in materia di concessione promiscua dell'auto aziendale e di innalzamento della soglia di esenzione per i valori ed i beni prestati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR (raddoppiata ad euro 516,46).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy