Consegna al portiere, raccomandata al destinatario anche semplice

Pubblicato il 26 gennaio 2016

Con l’invio della raccomandata, la notifica deve ritenersi perfezionata senza che rilevi il successivo esito della stessa.

Consegna al portiere, atto nella sfera del destinatario

Pertanto, la consegna dell’atto a mani del portiere assicura già di per sé che l’atto stesso sia pervenuto alla sfera del destinatario, essendo la consegna avvenuta a persona abilitata alla ricezione dello stesso e risultando, comunque, accertato l’effettivo domicilio di quest’ultimo.

Ne consegue che il successivo invio della raccomandata al destinatario costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell’atto, senza che sia peraltro necessaria alcuna prova della consegna di tale seconda raccomandata al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l’avvenuta notifica.

Raccomandata al destinatario, anche senza ricevuta di ritorno

D’altra parte lo stesso art. 7 comma 6 Legge 890/1982 (sulle notificazioni a mezzo posta) - che presenta analoga formulazione rispetto all'art. 139 comma 4 c.p.c. – prevede anch'esso che in caso di notifica a mani del portiere sia necessario l’invio di una raccomandata al destinatario, senza tuttavia specificare che si tratti di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tutto ciò, è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 1268 depositata il 25 gennaio 2016, nel respingere il ricorso di un imprenditore, il quale aveva contestato il mancato rilievo, da parte del Tribunale, della nullità della notifica avvenuta a mezzo servizio postale, in quanto a seguito dell’avvenuta consegna dell’atto a mani del portiere, non sarebbe stata inviata al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno ma una raccomandata semplice.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy