Consolidato fiscale nazionale e mondiale: opzione entro il 31 ottobre 2025

Pubblicato il 30 ottobre 2025

Il 31 ottobre 2025 rappresenta il termine ordinario per la presentazione del modello REDDITI SC 2025 da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (“soggetti solari”). Tale data coincide anche con la data ultima per l’esercizio dell’opzione al regime di consolidato fiscale nazionale o mondiale per il triennio 2025-2027.

Si tratta di un adempimento che riveste particolare importanza per i gruppi societari che intendono beneficiare della tassazione unitaria del reddito ai fini IRES, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.

Cos’è il consolidato fiscale nazionale e mondiale

Gli istituti del consolidato fiscale nazionale e mondiale consentono ai gruppi di imprese di determinare, in capo alla società o ente consolidante, un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o una unica base imponibile (consolidato mondiale), in virtù di un’opzione facoltativa esercitabile dalle società partecipanti, ai sensi degli articoli da 117 a 142 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR).

Consolidato nazionale

Nel consolidato nazionale non è obbligatorio includere l’intero gruppo: l’opzione può essere esercitata anche da sole alcune società.
L’adesione avviene congiuntamente tra ciascuna controllata e la controllante, generando opzioni “a coppia”. La consolidante deve:

Consolidato mondiale

Il consolidato mondiale, invece, consente alle società di capitali e agli enti commerciali residenti di includere nella propria base imponibile i redditi, positivi o negativi, delle controllate non residenti, anche se non distribuiti.
Tali redditi vengono imputati in proporzione alla partecipazione agli utili detenuta dalla consolidante, tenendo conto della demoltiplicazione derivante da eventuali catene di controllo.

Questo regime realizza una tassazione complessiva a livello di gruppo multinazionale, assicurando una visione unitaria dei risultati economici delle società controllate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel TUIR e nei decreti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti per l’adesione al consolidato fiscale

Per accedere al regime di consolidato fiscale nazionale o mondiale, devono essere rispettati i requisiti previsti dagli articoli 117 e seguenti del TUIR. In particolare:

  1. Controllo: la consolidante detiene, dall’inizio dell’esercizio, più del 50% dei diritti di voto e degli utili della consolidata (art. 117, c.1; art. 120, cc. 1-2 TUIR).
  2. Identità dell’esercizio sociale tra consolidante e consolidata.
  3. Elezione di domicilio presso la consolidante per le notifiche relative ai periodi d’imposta di opzione.
NOTA BENE: Per i soggetti non solari, la scadenza segue il proprio termine dichiarativo; l’opzione si esercita nel modello REDDITI del periodo da cui decorre il regime.

Opzione per il consolidato fiscale: modalità e termini

L’opzione per il consolidato fiscale deve essere comunicata tramite la compilazione del quadro OP del modello REDDITI SC 2025, relativo al periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare il regime di tassazione di gruppo (art. 119, comma 1, lett. d), TUIR). Ciò vale tanto per il consolidato nazionale quanto per il consolidato mondiale.

Pertanto, per i soggetti solari che desiderano adottare il consolidato fiscale nazionale o mondiale a partire dal 2025, la comunicazione dell’opzione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025, termine di presentazione del modello REDDITI SC 2025.

NOTA BENE: L’opzione esercitata in tale dichiarazione avrà validità per il triennio 2025-2027 e comporterà la vincolatività del regime per le tre annualità, durante le quali non sarà possibile revocare la scelta effettuata.

Durata, rinnovo e revoca dell’opzione

Ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del TUIR, il regime di consolidato fiscale:

NOTA BENE: Ad esempio, l’opzione già esercitata per il triennio 2022-2024 si rinnoverà tacitamente per il triennio 2025-2027, salvo espressa revoca nel modello REDDITI 2025.

Correzione di errori e remissione in bonis

Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata tempestivamente ma contenga omissioni o errori, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine ordinario, ossia entro il 29 gennaio 2026. In base all’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione integrativa sostituisce quella originaria, sanando l’irregolarità e preservando la validità dell’opzione.

Qualora, invece, l’opzione non sia stata comunicata nei termini, è ammesso il ricorso alla remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), previo versamento della sanzione di 250 euro (non compensabile ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997). Tale istituto consente di sanare l’omissione formale e di esercitare validamente l’opzione, purché sussistano tutti i requisiti sostanziali per l’adesione al regime.

Effetti dell’adesione al consolidato fiscale

L’adesione al consolidato fiscale comporta:

Le perdite fiscali maturate prima dell’ingresso nel consolidato restano utilizzabili solo dalle società cui si riferiscono (art. 118, comma 2, TUIR), mentre quelle generate durante il triennio confluiscono nella base imponibile di gruppo.

Considerazioni operative

L’approssimarsi della scadenza del 31 ottobre 2025 impone alle imprese interessate di verificare tempestivamente i requisiti di accesso e di valutare la convenienza fiscale ed economica dell’adesione al consolidato, tenendo conto delle possibili interazioni con l’IRES premiale 2025 (aliquota ridotta al 20%) e con il regime di utilizzo delle perdite fiscali.

Un’analisi accurata della struttura del gruppo e della posizione fiscale delle singole società è essenziale per massimizzare i benefici derivanti dal consolidamento, che rappresenta uno strumento di pianificazione fiscale avanzata e di ottimizzazione della gestione dell’imposta sul reddito a livello di gruppo.

Il 31 ottobre 2025 costituisce, dunque, una duplice scadenza:

Un adempimento che richiede attenzione, pianificazione e il rispetto dei requisiti normativi, in quanto l’esercizio (o la mancata esercitazione) dell’opzione produce effetti vincolanti per l’intero triennio di imposta.

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