Consolidato nazionale: scomputo e ripartizione perdite fiscali

Pubblicato il 29 gennaio 2018

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 26 gennaio 2018, fornisce due risposte a specifici casi riguardanti il tema del consolidato fiscale e dell'utilizzo delle perdite.

Le due fattispecie analizzate sono le seguenti:

- le modalità di utilizzo in accertamento delle perdite anteriori al consolidato;

- il criterio di attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione o di revoca della tassazione di gruppo.

Dopo aver richiamato il quadro giuridico di riferimento per entrambi gli specifici temi affrontati, l’Agenzia riporta anche degli esempi concreti.

Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori al consolidato

Il primo quesito risolto dalla circolare n. 2/E/2018 riguarda la possibilità, per i soggetti aderenti al regime fiscale del consolidato, di utilizzare in accertamento le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione, nella particolare ipotesi in cui la rettifica del reddito complessivo proprio della consolidata sia relativa ad un periodo d'imposta in cui la stessa abbia trasferito in dichiarazione alla fiscal unit una perdita, come risultato d'esercizio.

La possibilità di utilizzare nella tassazione di gruppo le perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso nel consolidato è sancita dall’articolo 118, comma 2 del Tuir, che inoltre riconosce tali perdite esclusivamente al soggetto che le ha generate. Pertanto, le perdite anteriori all'opzione sono perdite proprie del soggetto che aderisce al consolidato e non possono confluire nel reddito complessivo globale della fiscal unit. Tuttavia, in quanto perdite proprie, queste possono essere compensate con l'eventuale imponibile positivo, prima che sia trasferito al consolidato ai fini della sua tassazione come reddito di gruppo.

Alcune indicazioni circa l'utilizzo delle perdite anteriori in sede di accertamento sono già state fornite dalle Entrate con la circolare n. 15/E/2017, che ha specificato come tali perdite, se ancora disponibili nel momento del loro utilizzo, possono essere scomputate dai maggiori imponibili accertati nell'atto unico mediante la presentazione del modello Ipea, ferma restando la possibilità per la consolidante di richiedere con il modello Ipec eventuali perdite del consolidato.

Con il nuovo documento di prassi del 2018, viene confermata la precedente interpretazione offerta e specificato ulteriormente che se la consolidata abbia trasferito in dichiarazione al consolidato una perdita di periodo, in sede di accertamento può chiedere lo scomputo delle perdite proprie anteriori all'esercizio dell'opzione nel limite della parte di maggior imponibile accertato che eventualmente superi la perdita di periodo trasferita in sede dichiarativa alla fiscal unit.

Viceversa, se il maggior imponibile accertato è inferiore alla perdita trasferita al consolidato, le perdite ante-consolidato non possono essere utilizzate. In caso contrario, l’effetto che si avrebbe sarebbe quello di consentire il trasferimento alla fiscal unit delle perdite pre-consolidato, in aggiunta all'utilizzo delle perdite di periodo.

Criterio di attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato

La seconda fattispecie affrontata dalla circolare n. 2/E/2018 riguarda l’individuazione del criterio di attribuzione delle perdite maturate nel corso di diversi trienni di opzione della tassazione di gruppo, in caso di interruzione o revoca del consolidato, se in vigenza di tale regime lo stesso criterio di attribuzione sia stato più volte mutato.

L’indicazione dell’Agenzia è la seguente: il criterio da utilizzare ai fini dell’attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato nel frattempo modificato il criterio di attribuzione.

La manifestazione di volontà espressa nelle singole comunicazioni – secondo l’Agenzia - deve essere considerata vincolante esclusivamente per il triennio per la quale la stessa è esercitata ed esplica i suoi effetti soltanto se l’evento interruttivo/revoca si realizza nel periodo considerato; in mancanza di quest’ultimo, i criteri potranno essere modificati nella comunicazione relativa al successivo rinnovo triennale, con la conseguenza che i criteri indicati in quest’ultima avranno valenza anche in relazione alle perdite maturate nei periodi precedenti.

Pertanto, il criterio valido al momento dell’interruzione è applicato a tutte le perdite che, in modo indistinto rispetto alla loro formazione, si trovano nella disponibilità del consolidato e devono essere riattribuite.

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