Accertamento Indicazioni per lo scomputo delle perdite pregresse

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Accertamento Indicazioni per lo scomputo delle perdite pregresse

La circolare n. 15/E del 28 aprile 2017 fornisce alcune precisazioni sulle modalità di scomputo delle perdite alla luce delle nuove disposizioni del Dlgs n. 158 del 2015, che per la prima volta ha disciplinato il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento, oltre che sulla conseguente approvazione del modello Ipea utilizzabile dal contribuente al fine di chiedere lo scomputo, dai maggiori imponibili accertati in un periodo di imposta, delle perdite pregresse.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, con il nuovo documento di prassi, interviene sulle modalità di scomputo delle perdite in accertamento sia nell’ambito del procedimento ordinario (Dpr 600/1973, articolo 42, quarto comma) sia con riferimento alla definizione in adesione (Dlgs 218/1997, articolo 7, comma 1-ter).

Scomputo automatico delle perdite di periodo

Il Decreto legislativo n. 158/2015 all'articolo 25 prevede infatti:

  • la facoltà di richiedere lo scomputo di perdite pregresse dall'accertato;

  • l'applicabilità della norma anche in sede di accertamento con adesione;

  • la riliquidazione dei periodi di imposta successivi nel caso in cui le perdite siano state già utilizzate a riduzione dei redditi dei periodi di imposta successivi mediante correzione automatica dell'ultima dichiarazione o rettifica del reddito.

Le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica sono automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento o dell’atto di adesione.
L’ufficio emana, quindi, l’avviso di accertamento o predispone l’atto di adesione già al netto delle perdite di periodo.

In caso di scomputo automatico delle perdite di periodo, ne consegue la riduzione delle stesse nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica, come previsto dall’articolo 36-bis, comma 3-bis, del Dpr 600/1973.

Scomputo perdite pregresse

Per quanto riguarda le perdite pregresse, lo scomputo dal maggior reddito accertato può avvenire solo su richiesta del contribuente, dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo.

Lo scomputo delle perdite pregresse dal maggior reddito accertato può avvenire esclusivamente su istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo posto in essere dall’ufficio.

Presentazione Modello Ipea

Il contribuente, mediante la presentazione del Modello Ipea, può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell’istanza, fino a concorrenza del loro importo. Il contribuente può presentare l’Ipea solo qualora dalla rettifica emerga un maggior reddito, quindi solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l’eventuale disconoscimento delle perdite di periodo operata dall’ufficio accertatore.

Tale facoltà è riconosciuta anche in sede di accertamento con adesione: il contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Relativamente ai soggetti aderenti al consolidato, specifica la circolare n. 15/E/2017, le perdite pregresse possono essere richieste anche per atti relativi a periodi d’imposta in cui è in corso l’opzione per la tassazione di gruppo. Infatti, qualora sia accertato un maggior reddito mediante l’atto unico per i periodi d’imposta in corso di opzione, la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato mediante il modello IPEC, considerato che le nuove disposizioni fanno salva l’applicazione delle specifiche disposizioni in tema di tassazione di gruppo.

Tra le altre considerazioni fatte dall'Agenzia nella circolare 15/E, quella secondo la quale non è dovuta alcuna sanzione da parte del contribuente quando, per effetto della riduzione della perdita o dello scomputo di perdite pregresse, non emerga una maggiore imposta in sede di accertamento.

Ai fini della determinazione delle perdite da utilizzare a valere sugli atti di accertamento dell'Amministrazione finanziaria rilevano anche quelle evidenziate attraverso dichiarazioni integrative rispetto alla prima.

Infine, a fronte di diverse categorie di perdite, non vi è un vincolo di  "scelta" sul tipo di componente negativo da utilizzare in via prioritaria.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 13 ottobre 2016 - Ipea Modello telematico – G. Lupoi

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