Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

Pubblicato il 25 settembre 2025

Entro il 30 settembre 2025, i Consulenti del Lavoro devono adempiere a numerosi obblighi previdenziali, tra cui la dichiarazione del reddito e il versamento dei contributi obbligatori.

Di seguito sono descritti gli adempimenti da assolvere entro la fine del mese di settembre 2025.

Dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e volume d'affari

Entro il 30 settembre 2025, i Consulenti del Lavoro iscritti, anche per frazione d'anno, all'Albo professionale, sono obbligati a comunicare telematicamente all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL):

La dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso l'area riservata della piattaforma online ENPACL (Servizi ENPACL Online), disponibile a partire dal 1° settembre 2025.

L’ENPACL ricorda che l’omissione della dichiarazione obbligatoria comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di previdenza e assistenza. Inoltre, la reiterazione dell’inadempimento è considerata una violazione disciplinare, passibile di segnalazione al Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro competente.

Versamento del contributo soggettivo

Entro il 30 settembre 2025 deve essere inoltre effettuato il versamento della terza rata (25%) del contributo soggettivo (diviso, di regola, in 4 rate: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre 2025).

Si ricorda che il contributo soggettivo è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2024

Se l'iscritto ha meno di 35 anni o è pensionato, può beneficiare della riduzione del contributo soggettivo al 6% per l'anno di iscrizione e i successivi quattro anni.

Per l’anno 2025:

L’eventuale eccedenza può essere frazionata in 4 rate mensili consecutive da settembre a dicembre 2025.

 Versamento del contributo integrativo

In aggiunta al contributo soggettivo, i Consulenti del Lavoro devono versare il contributo integrativo, pari al 4% sul volume d'affari ai fini IVA

Questo contributo è dovuto indipendentemente dal pagamento effettivo del debitore.

Per l’anno 2025, il contributo integrativo ha un importo minimo di € 362.

Analogamente al contributo soggettivo, se si verifica un’eccedenza, questa può essere frazionata in 4 rate mensili consecutive da settembre a dicembre 2025.

Versamento del contributo di maternità

Entro il 30 settembre 2025 va infine versato il contributo di maternitàL'importo previsto è di € 40,45 (soggetto ad approvazione ministeriale).

Modalità di pagamento

In fase di dichiarazione, da trasmettere entro il 30 settembre 2025, sarà necessario ripartire gli importi versati, decidendo a quale titolo imputare gli eventuali versamenti spontanei in acconto.

Gli iscritti dovranno inoltre scegliere se versare la contribuzione soggettiva e/o integrativa in un’unica soluzione o rateizzarla.

L'iscritto ha infine la possibilità di determinare liberamente il numero delle rate in sede di presentazione della dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra il contributo soggettivo e il contributo integrativo.

Le rate devono essere consecutive, non comportano interessi e possono essere saldate tramite modello F24 ordinario o piattaforma pagoPA

Riepilogo delle scadenze per il 30 settembre 2025

Adempimento

Descrizione

Dichiarazione obbligatoria (reddito professionale e volume d'affari iva)

Dichiarazione telematica del reddito e volume d'affari per l'anno 2024.

Contributo soggettivo

Pagamento del contributo soggettivo (12% del reddito dichiarato, con minimi e massimi stabiliti).

Contributo integrativo

Pagamento del contributo integrativo (4% sul volume d'affari IVA).

Contributo di maternità

Pagamento del contributo di maternità (pari a € 40,45, in attesa di approvazione).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy