Entro il 30 settembre 2025, i Consulenti del Lavoro devono adempiere a numerosi obblighi previdenziali, tra cui la dichiarazione del reddito e il versamento dei contributi obbligatori.
Di seguito sono descritti gli adempimenti da assolvere entro la fine del mese di settembre 2025.
Entro il 30 settembre 2025, i Consulenti del Lavoro iscritti, anche per frazione d'anno, all'Albo professionale, sono obbligati a comunicare telematicamente all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL):
La dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso l'area riservata della piattaforma online ENPACL (Servizi ENPACL Online), disponibile a partire dal 1° settembre 2025.
L’ENPACL ricorda che l’omissione della dichiarazione obbligatoria comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di previdenza e assistenza. Inoltre, la reiterazione dell’inadempimento è considerata una violazione disciplinare, passibile di segnalazione al Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro competente.
Entro il 30 settembre 2025 deve essere inoltre effettuato il versamento della terza rata (25%) del contributo soggettivo (diviso, di regola, in 4 rate: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre 2025).
Si ricorda che il contributo soggettivo è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2024
Se l'iscritto ha meno di 35 anni o è pensionato, può beneficiare della riduzione del contributo soggettivo al 6% per l'anno di iscrizione e i successivi quattro anni.
Per l’anno 2025:
L’eventuale eccedenza può essere frazionata in 4 rate mensili consecutive da settembre a dicembre 2025.
In aggiunta al contributo soggettivo, i Consulenti del Lavoro devono versare il contributo integrativo, pari al 4% sul volume d'affari ai fini IVA.
Questo contributo è dovuto indipendentemente dal pagamento effettivo del debitore.
Per l’anno 2025, il contributo integrativo ha un importo minimo di € 362.
Analogamente al contributo soggettivo, se si verifica un’eccedenza, questa può essere frazionata in 4 rate mensili consecutive da settembre a dicembre 2025.
Entro il 30 settembre 2025 va infine versato il contributo di maternità. L'importo previsto è di € 40,45 (soggetto ad approvazione ministeriale).
In fase di dichiarazione, da trasmettere entro il 30 settembre 2025, sarà necessario ripartire gli importi versati, decidendo a quale titolo imputare gli eventuali versamenti spontanei in acconto.
Gli iscritti dovranno inoltre scegliere se versare la contribuzione soggettiva e/o integrativa in un’unica soluzione o rateizzarla.
L'iscritto ha infine la possibilità di determinare liberamente il numero delle rate in sede di presentazione della dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra il contributo soggettivo e il contributo integrativo.
Le rate devono essere consecutive, non comportano interessi e possono essere saldate tramite modello F24 ordinario o piattaforma pagoPA
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Adempimento |
Descrizione |
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Dichiarazione obbligatoria (reddito professionale e volume d'affari iva) |
Dichiarazione telematica del reddito e volume d'affari per l'anno 2024. |
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Contributo soggettivo |
Pagamento del contributo soggettivo (12% del reddito dichiarato, con minimi e massimi stabiliti). |
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Contributo integrativo |
Pagamento del contributo integrativo (4% sul volume d'affari IVA). |
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Contributo di maternità |
Pagamento del contributo di maternità (pari a € 40,45, in attesa di approvazione). |
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