Consulta: le norme sul matrimonio non discriminano le unioni gay

Pubblicato il 16 aprile 2010
E' stata depositata, lo scorso 15 aprile 2010, la sentenza n. 138 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni costituzionali avanzate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento nei confronti degli articoli del Codice civile sul matrimonio per asserito contrasto con i principi inviolabili della Costituzione “nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso”.

La Consulta, dopo aver spiegato che anche l'unione omosessuale deve essere intesa come formazione sociale a cui vada riconnesso un riconoscimento giuridico, ha sottolineato, tuttavia, come debba essere escluso che tale riconoscimento possa essere realizzata solo attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. Nell’ambito applicativo dell’articolo 2 della Costituzione - continua la Corte - spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni.

Per quel che concerne l'asserito contrasto con il principio di eguaglianza ed il riconoscimento dei diritti della famiglia, la Corte osserva che, benché “i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore”, ma vadano interpretati tenendo conto non solo delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi, questa interpretazione, tuttavia, “non può spingersi fino al punto di incidere sul nucleo della norma”, in modo tale da modificarla fino ad includere in essa “fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata”.

In definitiva – conclude la Consulta - la censurata normativa del codice civile che contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Essa, infatti, trova fondamento nell'articolo 29 della Costituzione senza dare luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.
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