Consulta: rivalutazione per gli indennizzi da emotrasfusione

Pubblicato il 10 novembre 2011 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 293 del 9 novembre 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del Decreto legge n. 78/2010 contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 122/2010, con cui era stato disposto lo stop alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a favore degli emotrasfusi secondo il tasso di inflazione.

In particolare - spiega la Consulta - non si giustificherebbe, risultando fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3, comma primo, della Costituzione, la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide.

Ed infatti, a questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che “soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione”. E ciò nonostante le caratteristiche omogenee tra i due benefici.
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