Contenzioso tributario: le novità introdotte dal Decreto correttivo bis

Pubblicato il 13 giugno 2025

Estensione della conciliazione giudiziale in Cassazione ai giudizi pendenti alla data del 4 gennaio 2024, semplificazione dell’attestazione di conformità dei documenti, modifiche procedurali in materia di ottemperanza e rimborso.

Sono alcune delle novità in materia di contenzioso fiscale introdotte dal Decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, noto come “Correttivo bis” o “Secondo correttivo”, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Il provvedimento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.134 del 12 giugno 2025 - entra in vigore il 13 giugno 2025.

Processo tributario: le novità introdotte dal secondo correttivo

Le disposizioni di modifica del processo tributario interessano il Decreto legislativo n. 546/1992, il Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. n. 175/2024) e il Decreto legislativo n. 220/2023.

Estensione dell’istituto della conciliazione giudiziale in Cassazione  

Una delle principali innovazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 81/2025 riguarda l’estensione dell’ambito applicativo della conciliazione giudiziale ai ricorsi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, indipendentemente dalla data della loro instaurazione.

In particolare, l’istituto della conciliazione giudiziale, inizialmente limitato ai procedimenti promossi a decorrere dal 5 gennaio 2024, viene ora reso applicabile anche ai giudizi già pendenti a tale data.

Con la modifica introdotta, si supera la precedente limitazione, prevedendo che le disposizioni relative alla conciliazione giudiziale in Cassazione si applichino anche ai ricorsi già pendenti alla data del 4 gennaio 2024, garantendo così una maggiore uniformità e accessibilità all’istituto.

Semplificazione dell’attestazione di conformità nel processo tributario  

Tra le modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 81/2025 rientra anche un intervento volto a semplificare le modalità di attestazione di conformità dei documenti allegati ai ricorsi nel contenzioso tributario.

In particolare, viene previsto che l’attestazione di conformità non dovrà più riferirsi all’originale del documento, bensì alla copia analogica conservata dal difensore.

Tale modifica, applicata sia all’articolo 25-bis, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992 che all’articolo 72, comma 6, del D.lgs. n. 175/2024, risponde all’esigenza di razionalizzare gli adempimenti documentali richiesti nel processo tributario telematico, facilitando l’attività difensiva senza pregiudicare le garanzie di autenticità degli atti processuali.

Modifiche in materia di ottemperanza

Il Decreto legislativo n. 81/2025, a seguire, introduce innovazioni in materia di ottemperanza delle sentenze tributarie, finalizzate a migliorare l’efficacia esecutiva delle decisioni giurisdizionali.

In primo luogo, viene previsto che la messa in mora dell’ente impositore possa essere validamente effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC). Questa novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della giustizia tributaria, favorendo una maggiore celerità e tracciabilità delle comunicazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Rimborsi nel processo tributario

Il Decreto legislativo interviene anche in materia di rimborso in favore del contribuente nei casi di versamento provvisorio del tributo.

È ora espressamente stabilito che il rimborso deve essere effettuato in relazione a entrambe le fasi del giudizio, e non limitatamente al solo primo grado.

Tale precisazione mira a garantire piena tutela del contribuente in caso di esito favorevole del contenzioso, a prescindere dal grado di giudizio in cui si è formato l’accertamento dell’illegittimità dell’imposizione.

Termine perentorio per il deposito del dispositivo

Un’ulteriore modifica in materia di contenzioso tributario consiste nell’introduzione di un termine perentorio di sette giorni, entro il quale la Corte di giustizia tributaria, qualora non proceda alla lettura immediata del dispositivo in udienza, è tenuta a depositare il dispositivo in segreteria e a darne contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite.

Fine della sospensione Covid per i termini degli atti impositivi Entrate

Si segnala, infine, che a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale Covid non si applicherà più agli atti impositivi autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma gli atti emessi da altri enti impositori, come gli enti locali e l’Agenzia delle Dogane, per i quali la sospensione continuerà a trovare applicazione.

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