Conciliazione in Cassazione e attestazione di conformità: primo sì alle modifiche
Pubblicato il 14 marzo 2025
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Estensione della conciliazione giudiziale in Cassazione anche per i giudizi pendenti, novità concernenti l'attestazione di conformità dei documenti prodotti in giudizio, riduzione delle sanzioni nei casi di autotutela parziale.
Giustizia tributaria: novità dal Decreto su adempimenti tributari e CPB
Nella seduta del 13 marzo 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di un Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
L'intervento, tra le novità, introduce alcune modifiche in tema di contenzioso fiscale, per come in parte annunciate dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2025.
Conciliazione in Cassazione: estensione ai giudizi pendenti
La principale novità si sostanzia nell’estensione della possibilità di conciliazione giudiziale per tutti i ricorsi pendenti in Cassazione, anche se avviati prima del 5 gennaio 2024.
L'istituto della conciliazione giudiziale in Cassazione, inizialmente previsto solo per i procedimenti avviati dopo tale data, viene così ampliato per snellire il carico processuale e favorire la chiusura anticipata delle controversie, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Decreto legislativo n. 220/2023 aveva originariamente stabilito che la conciliazione si applicasse solo ai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, ma il correttivo prevede di eliminare questa limitazione, rendendo la misura accessibile anche ai processi pendenti in Cassazione prima di tale data.
Semplificazione dell’attestazione di conformità nei ricorsi
Un'ulteriore modifica introdotta dal Decreto correttivo semplifica i requisiti per l'attestazione di conformità degli allegati ai ricorsi nel contenzioso tributario.
Il Decreto correttivo stabilisce che l'attestazione di conformità non dovrà più riferirsi necessariamente all’originale del documento, ma potrà essere effettuata rispetto alla copia analogica detenuta dal difensore.
La norma corregge una problematica pratica che aveva generato difficoltà per i difensori, spesso non in possesso degli originali dei documenti forniti dal cliente.
In precedenza, infatti, l’obbligo di attestazione di conformità rispetto all’originale aveva sollevato il rischio che i documenti allegati ai ricorsi potessero essere esclusi dal giudizio qualora il difensore non fosse in grado di accedere agli originali. Questo creava un paradosso normativo, poiché in molti casi l’impossibilità di dimostrare la conformità rendeva inutilizzabili documenti rilevanti per la controversia.
La riforma prevede che, affinché un documento possa essere considerato dal giudice, lo stesso debba essere depositato nel fascicolo telematico in forma di copia informatica, anche per immagine, accompagnata da un’attestazione di conformità. Il giudice, quindi, non potrà prendere in considerazione documenti su supporto cartaceo se non sono stati digitalizzati e regolarmente attestati.
L’introduzione di questa semplificazione normativa è stata anche oggetto di richiesta di chiarimenti durante Telefisco 2025, occasione in cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è stato sollecitato a precisare l’ambito di applicazione della disposizione.
La rigidità della normativa previgente, infatti, appariva in contrasto con altre procedure giudiziarie e con il generale principio di semplificazione amministrativa, che negli ultimi anni ha portato, ad esempio, all’eliminazione dell’obbligo di firma digitale su ogni allegato.
Con questo correttivo, si evita il rischio che documenti fondamentali per la difesa dei contribuenti vengano esclusi dal giudizio per mere questioni formali.
Riduzione delle sanzioni in caso di autotutela parziale
Il decreto correttivo, infine, introduce una modifica significativa in materia di riduzione delle sanzioni nei casi di autotutela parziale.
In base alla nuova disciplina, quando l’amministrazione finanziaria adotta un provvedimento di autotutela parziale, le sanzioni possono essere ridotte fino a un terzo della misura originaria. Questa possibilità è riconosciuta anche nel caso in cui l’atto non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo prima dell’emissione del provvedimento di autotutela.
La relazione illustrativa del decreto evidenzia come questa modifica miri a prevenire contenziosi strumentali, ossia ricorsi presentati dai contribuenti al solo scopo di ottenere la riduzione delle sanzioni. Per garantire l’applicabilità della misura senza incentivare comportamenti opportunistici, la norma stabilisce che il contribuente debba presentare un’istanza di autotutela prima della scadenza del termine per il ricorso.
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