Contratti di rete tra professionisti misti e non ordinari

Pubblicato il 31 luglio 2018

Il MiSE, con la circolare n. 3707/C del 2018, chiarisce quale è l’esatta forma giuridica che i professionisti possono adottare per partecipare ad una rete d’impresa, chiarendo alcuni aspetti ancora dubbi della Legge n. 81/2017, in materia di “Jobs act per lavoro autonomo”.

Cosa è un contratto di rete

L’analisi ministeriale parte dall’individuare gli aspetti caratterizzanti del contratto di rete, che si differenzia da altre forme di cooperazione interaziendale come, per esempio, le associazioni temporanee d’impresa ed i consorzi.

Il contratto di rete, da un punto di vista giuridico, risulta essere un contratto tra più soggetti, che sottoscrivendo questo particolare accordo non creano un soggetto giuridico nuovo né una nuova e distinta attività d'impresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto.

Pertanto, i soggetti contraenti rimangono entità distinte ed indipendenti, coordinate fra loro esclusivamente per il raggiungimento dello scopo comune prefissato nel contratto di rete.

Contratti di rete tra professionisti

Nella circolare ministeriale vengono chiariti gli aspetti della costituzione di contratti di rete in cui partecipano professionisti, soprattutto con riguardo alla loro pubblicità al Registro delle imprese.

In proposito, si ricorda che nel contratto di rete “ordinario”, ossia privo della soggettività giuridica, la pubblicità è assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore del contratto di rete.

Se al contratto partecipa un soggetto che svolge attività professionale, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un professionista non iscritto al Registro delle imprese.

I tecnici del Ministero, così, arrivano a formulare le seguenti conclusioni:

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