Contributi previdenziali dovuti? Onere della prova all'Inps

Pubblicato il 29 maggio 2023

Nei giudizi di opposizione contro il ruolo di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), l’Inps, anche se formalmente convenuto da parte di chi contesti la pretesa contributiva, va considerato come attore in senso sostanziale.

Questo, in modo analogo a quanto si verifica nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione.

Grava, quindi, sullo stesso Ente impositore che abbia provveduto all'iscrizione d'ufficio, l’onere probatorio circa I’esistenza dei requisiti per la pretesa contributiva rivolta al contribuente.

E' ossia l'Inps che deve dimostrare i presupposti della contribuzione nel giudizio in opposizione promosso dal contribuente.

Il liquidatore non deve i contributi se l'Inps non prova i presupposti 

Così il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 16 maggio 2023, pronunciata in accoglimento delle ragioni dell'ex socio accomandatario di una Sas, sciolta e posta in liquidazione.

L'amministratore, precedentemente iscritto alla Gestione Commercianti dell'Inps, era stato cancellato dallo stesso Istituto a seguito di comunicazione obbligatoria, conseguente allo scioglimento della società.

Successivamente, il medesimo Istituto gli aveva comunicato una nuova iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti in qualità di liquidatore della società, richiedendogli, quindi, il pagamento dei contributi asseritamente dovuti.

L'imprenditore si era opposto a tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per omessa motivazione e deducendo la mancanza di prova circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’iscrizione alla predetta Gestione.

L’iscrizione alla Gestione commercianti - ha precisato il giudice di merito - è obbligatoria laddove si realizzino, congiuntamente, le ipotesi previste dalla legge, vale a dire:

Opposizione a ruolo? Onere della prova all'Inps

In tale contesto, l’onere della prova in ordine all’esistenza dei requisiti per la pretesa contributiva grava sull’Ente impositore, alla luce dei principi sopra richiamati.

Nella vicenda esaminata, tuttavia, tale onere non era stato assolto dall'Inps, di tal ché doveva ritenersi illegittima l'iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti del ricorrente, in qualità di liquidatore.

L’istruttoria e la documentazione acquisita, infatti, consentivano di vincere la presunzione di continuità dello svolgimento di attività con carattere di abitualità e prevalenza per il periodo successivo allo scioglimento della società, presupposto per la permanenza della iscrizione medesima.

Se ne doveva dedurre, ossia, che allo scioglimento della Sas fosse seguita anche la cessazione dell’attività lavorativa, con carattere di continuità e prevalenza.

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