Contributo unificato: non si paga sull'intimazione se il ricorso è solo sulle cartelle

Pubblicato il 17 marzo 2025

Contributo unificato dovuto solo sulle cartelle impugnate

Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in tema di pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario.

Con l'ordinanza n. 6769 del 14 marzo 2025, la Sezione tributaria della Suprema corte ha precisato che non tutti gli atti menzionati dal giudice nella sentenza assumono automaticamente la qualifica di atti impugnati.

Di conseguenza, se un contribuente riceve un'intimazione di pagamento riferita ad alcune cartelle esattoriali e decide di impugnare esclusivamente queste ultime, il contributo unificato dovrà essere versato solo per le cartelle effettivamente contestate.

Anche qualora il giudice, nella sua decisione, esprima valutazioni sull’intimazione di pagamento, ciò non comporta l'obbligo di versare il contributo unificato per tale atto.

Il contribuente, in conclusione, è tenuto a pagare il contributo unificato esclusivamente per le cartelle esattoriali oggetto di impugnazione.

Il principio di diritto

Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Cassazione:

"Ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto qualora il contribuente, ricevuta la notificazione di un’intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, abbia proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamentovalutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento".
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