Controlli solo con l’incarico

Pubblicato il 13 aprile 2006

Il decreto legislativo 56/2004 recepisce la direttiva 2001/97/CE in materia di antiriciclaggio, estendendo il campo d’azione dei dettami che nell’ordinamento già operano. Si dilata il numero dei soggetti – tra i professionisti - tenuti alle identificazioni e alle segnalazioni, comprendendo notai e avvocati che per conto dei clienti compiono o progettano operazioni finanziarie o immobiliari di rilevo. Il provvedimento ridefinisce sanzioni e principi di collaborazione tra i preposti al controllo. Oltre 213mila professionisti (numeri dedotti dall’iscrizione alle casse di previdenza) saranno affaccendati ad estendere la prevenzione antiriciclaggio - attraverso l’identificazione dei clienti, la loro registrazione e la conservazione dei dati ottenuti - che terrà impegnati anche tributaristi e revisori (per raggiungere il numero complessivo di 300mila individui). Stessi doveri incombono sugli intermediari finanziari: istituti bancari e postali, istituti di moneta elettronica, Sim, Sgr, Sicav, imprese d’assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società svolgenti il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari, persone che operano nel settore finanziario iscritte nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario, le succursali italiane dei soggetti indicati sopra con sede legale in uno Stato estero, nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate. Stessi obblighi interessano, infine, gli operatori non finanziari. Presupposto degli incarichi richiesti dall’Ufficio italiano cambi è il mandato per la prestazione.

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