Assonime: criteri per qualificazione delle PMI in caso di mutamenti dimensionali

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Il 25 settembre 2025 Assonime ha pubblicato il Caso n. 8/2025, affrontando un tema di grande rilevanza per imprese e professionisti: i criteri da applicare per qualificare una società come piccola e media impresa (PMI) quando intervengono mutamenti dimensionali.

Il documento analizza i dubbi interpretativi sorti dall’applicazione della Raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riferimento al periodo di riferimento per il calcolo delle soglie dimensionali e al rilievo delle modifiche strutturali intervenute nell’assetto aziendale.

La questione affrontata

Il quesito riguarda la possibilità di considerare una società come PMI quando, a seguito di modifiche dimensionali, la stessa presenti parametri diversi rispetto al passato.

Il punto critico è rappresentato dall’art. 4, paragrafo 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, che stabilisce che l’acquisizione o la perdita della qualifica opera solo se il superamento delle soglie avviene per due esercizi consecutivi.

La regola biennale ha generato dubbi: in caso di mutamento strutturale (ad esempio uscita da un gruppo societario o riduzione stabile di attività), occorre considerare i dati storici o quelli attuali al momento della verifica?

La definizione di PMI secondo la Raccomandazione UE

L’articolo 2 dell’Allegato alla Raccomandazione individua tre categorie di imprese in base a numero di addetti, fatturato e totale di bilancio:

  • Microimpresa: meno di 10 occupati e fatturato annuo o bilancio ≤ 2 milioni di euro;
  • Piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato annuo o bilancio ≤ 10 milioni di euro;
  • Media impresa: meno di 250 occupati e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro o bilancio ≤ 43 milioni di euro.

NOTA BENE: Ai fini del calcolo devono essere considerate anche le imprese associate e collegate, secondo criteri di partecipazione e controllo.

Mutamenti strutturali e qualificazione come PMI

Assonime, richiamando la Guida dell’utente per la definizione di PMI pubblicata dalla Commissione europea nel 2020, chiarisce che la regola dei “due esercizi consecutivi” trova applicazione solo in presenza di oscillazioni temporanee, non di trasformazioni definitive.

Pertanto:

  • in caso di crescita strutturale oltre le soglie, la perdita della qualifica di PMI è immediata;
  • in caso di riduzione strutturale (es. uscita da un gruppo), l’impresa può qualificarsi come PMI già al momento della verifica, senza attendere due esercizi consecutivi.

La ratio è evitare che la regola biennale cristallizzi situazioni superate, garantendo una valutazione aderente alla reale dimensione aziendale.

Rilevanza operativa

Dal punto di vista operativo, nei casi di fusioni, acquisizioni, scissioni o uscite da gruppi societari, la dimensione deve essere calcolata sul perimetro effettivo al momento della verifica, considerando correttamente i rapporti con imprese associate e collegate.

Il riferimento resta comunque l’ultimo esercizio contabile chiuso, calcolato su base annua, salvo mutamenti strutturali che richiedono una valutazione immediata.

Estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione

Il principio delineato da Assonime trova applicazione anche per la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap) introdotta dalla Raccomandazione (UE) 2025/1099.
Tale categoria comprende imprese che:

  • occupano meno di 750 persone,
  • presentano un fatturato annuo non superiore a 150 milioni di euro oppure un bilancio annuo non superiore a 129 milioni di euro.
NOTA BENE: Anche per le small mid-cap, in presenza di mutamenti strutturali, la qualificazione dimensionale deve avvenire alla data della verifica, senza applicazione della regola biennale.

In definitiva, il Caso Assonime n. 8/2025 chiarisce che, ai fini della qualificazione di una società come PMI, conta esclusivamente la situazione esistente al momento della verifica, se il mutamento delle dimensioni è strutturale e non temporaneo.

La regola dei due esercizi consecutivi continua a valere per le sole oscillazioni occasionali, mentre in caso di trasformazioni definitive i dati da considerare sono quelli attuali.
Un principio che rafforza la coerenza applicativa della normativa europea e offre certezze operative alle imprese coinvolte in processi di riorganizzazione societaria o variazioni dimensionali permanenti.

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