CPB 2025-2026: nuove Faq su esclusioni, ISA e cessione di ramo d’azienda
Pubblicato il 26 settembre 2025
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A pochi giorni dalla scadenza del 30 settembre 2025 per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove Faq datate 25 settembre 2025. I chiarimenti sono stati inseriti nella sezione Condizioni di accesso e cause di esclusione del sito istituzionale e riguardano l’applicazione delle regole previste dagli articoli 10 e 11 del Decreto CPB (D.Lgs. n. 13/2024).
Le risposte fornite affrontano temi particolarmente delicati che hanno generato dubbi operativi tra professionisti e associazioni di categoria, soprattutto alla luce delle nuove cause di esclusione e cessazione introdotte con il D.Lgs. n. 81/2025 (Decreto Correttivo CPB).
In particolare le tre risposte del 25/9/2025 riguardano:
- la gestione dello sfasamento temporale delle adesioni tra professionisti e studio;
- la causa di cessazione per le ditte individuali che cedono rami d’azienda.
- l’accesso al CPB quando un associato è escluso dagli ISA.
Vediamo, nel dettaglio, i quesiti sollevati e rispettive risposte delle Entrate.
Gestione dello sfasamento temporale delle adesioni tra professionisti e studio professionale
La prima Faq del 25 settembre 2025 ha affrontato il tema dello sfasamento temporale delle adesioni al Concordato Preventivo Biennale (CPB) tra professionisti con partita IVA individuale e lo studio associato o la società tra professionisti (Stp), chiarendo che tale disallineamento è ammissibile e non costituisce causa di esclusione, fermo restando che il mancato rinnovo da parte di uno dei soggetti coinvolti genera una causa di cessazione ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024.
In particolare, i quesiti e le relative risposte sono stati i seguenti.
- Può aderire l’associato nel biennio 2025-2026 se lo studio ha già aderito nel 2024-2025?
La risposta è positiva: gli associati con partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB nel biennio 2024-2025 possono optare per il concordato nel biennio 2025-2026, a condizione che lo studio rinnovi la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. In tal modo, gli effetti del concordato si producono regolarmente. - Può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025?
Anche in questo caso la risposta è favorevole: lo studio professionale può aderire al CPB per il biennio 2025-2026, purché i professionisti associati rinnovino la propria adesione per il 2026. La sincronia delle adesioni è condizione essenziale per evitare le nuove cause di esclusione previste dalla normativa.
Cessione di ramo d’azienda da parte di ditta individuale
La seconda Faq si concentra sulle imprese individuali e in particolare sull’effetto della cessione di un ramo d’azienda sul Concordato Preventivo Biennale (CPB).
È stato chiesto se la cessione effettuata a fine 2024 determini la cessazione del CPB 2024-2025 già sottoscritto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa di cessazione prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 riguarda esclusivamente società ed enti e non le ditte individuali. Pertanto, in tale ipotesi, il CPB continua a produrre i suoi effetti.
Lo stesso articolo 21, lettera b-ter), individua tra le cause di cessazione le operazioni straordinarie quali “fusione, scissione, conferimento” effettuate da società o enti. In merito alla cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 aveva già evidenziato la sua sostanziale assimilabilità al conferimento, ritenendola idonea a integrare una causa di cessazione. Tuttavia, proprio il tenore letterale della norma, che si riferisce espressamente a società ed enti, e non genericamente all’imprenditore o ad altri soggetti giuridici, esclude le imprese individuali dal campo di applicazione.
Ne consegue che, in caso di cessione di ramo da parte di un’impresa individuale, il CPB sottoscritto continua a valere senza interruzioni, salvo che intervengano altre cause di cessazione previste dalla normativa.
Adesione al CPB in presenza di associati esclusi dagli ISA
La terza Faq del 25/9/2025 riguarda l’ipotesi in cui, all’interno di uno studio associato o di una società tra professionisti (Stp), uno degli associati sia escluso dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ad esempio perché opera in regime forfetario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale circostanza non impedisce agli altri professionisti e allo studio di aderire al CPB, a condizione che per questi soggetti gli ISA siano applicabili. Pertanto, l’adesione rimane valida anche in presenza di associati esclusi.
Il chiarimento trova coerenza con quanto già precisato nella circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, nella quale era stato affrontato il quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito d’impresa, potesse accedere al CPB. In quella sede, l’Agenzia aveva ribadito il principio secondo cui l’accesso al CPB è consentito nei limiti previsti dall’articolo 10 del decreto istitutivo. Analogamente, nel caso oggetto della Faq, l’esclusione di un associato dall’applicazione degli ISA (per esempio a causa del regime forfetario) non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri professionisti per i quali gli ISA risultano applicabili.
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