Convalida di sfratto nulla, impugnazione con appello

Pubblicato il 14 giugno 2017

Avverso un provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità emesso in carenza dei presupposti di legge, l’impugnazione deve essere proposta con appello, assumendo l’ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza. La rimessione della causa al giudice di primo grado è difatti consentita solo nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Tale principio si ritiene fermo anche in caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado - svoltosi in contumacia della parte convenuta - determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione, giacché in una simile ipotesi non ricorre né la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente indicate dai citati artt. 353 e 354 c.p.c.. Il giudice d’appello, in tal caso, deve quindi decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità, gli sono state precluse.

Sono questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 14625 del 13 giugno 2017.

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