Convivente di fatto partecipa agli utili dell’impresa familiare

Pubblicato il 27 ottobre 2017

E’ possibile imputare alla convivente di fatto il reddito derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente, in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Con risoluzione n. 134 del 26 ottobre 2017 l’agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale della quota che un contribuente, titolare di una ditta individuale, intendeva imputare, a titolo di partecipazione agli utili dal 2017, alla sua convivente di fatto.

Il contribuente fa sapere che ha sottoscritto a mezzo di scrittura privata autenticata un atto modificativo di impresa familiare nel quale dichiarava la cessazione della prestazione d’opera resa dalla madre e l’inserimento nell’impresa della convivente di fatto.

La risoluzione n. 134/2017 fa presente come sia entrata in vigore nel nostro ordinamento la legge n. 76/2016, che ha introdotto l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso ed ha disciplinato il regime delle convivenze di fatto.

La legge Cirinnà è intervenuta anche sulla disciplina dell’impresa familiare; ma mentre per le unioni civili estende la normativa civilistica dell’impresa familiare mediante diretto rinvio alla relativa disciplina, nel caso della convivenza di fatto ha introdotto una norma apposita, l’articolo 230-ter c.c., rubricato “diritti del convivente”.  

La disposizione riconosce, al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro, il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurato al lavoro prestato. Però, presuppone che non sia configurabile tra i conviventi un altro rapporto, quale quello di società o di lavoro subordinato. La legge 76/2016 non si occupa, infatti, del regime tributario.

Del trattamento tributario riferito ai redditi prodotti dalle imprese familiari se ne occupa l’articolo 5 del Tuir, dove viene stabilito che tali redditi siano imputati, “limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore (…) a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Quindi, pur se il comma 4 dell’articolo 5 del Tuir richiama solo l’articolo 230-bis del codice civile e non la disciplina autonoma della collaborazione del convivente di fatto ex articolo 230-ter c.c., che porterebbe ad escludere l’applicazione della norma al caso della convivenza di fatto, il riferimento alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare”, presente nello stesso articolo 230-ter cc, permette di estendere il principio che presiede all’imputazione dei redditi prodotti dall’impresa familiare, ex articolo 5 del Tuir, attribuendo il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa dell’altro, in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

18/08/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

18/08/2025

Decreto Terra dei Fuochi: pene più severe per gli eco-reati

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy