Con le sentenze nn. 68 e 69 emesse il 22 maggio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta su due distinti profili della procreazione medicalmente assistita (PMA): da un lato, ha riconosciuto il diritto del minore a essere figlio anche della madre intenzionale; dall’altro, ha confermato la legittimità dell’esclusione della donna singola dall’accesso alle tecniche, rinviando ogni eventuale modifica alla discrezionalità del legislatore.
Mediante la sentenza n. 68/2025, in primo luogo, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della Legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consente il riconoscimento dello status di figlio anche alla cosiddetta madre intenzionale in caso di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata all’estero da una coppia omosessuale femminile, nel rispetto della normativa locale.
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale ordinario di Lucca, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione italiana, nonché a numerose disposizioni sovranazionali.
Secondo l’ordinanza di rinvio, il divieto di riconoscimento giuridico da parte della madre intenzionale, non biologica, determina una disparità di trattamento e un vulnus ai diritti fondamentali del minore.
Interesse del minore e identità personale
La Consulta ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
I giudici costituzionali hanno posto al centro della decisione l’interesse superiore del minore, affermando il diritto del bambino a essere riconosciuto, sin dalla nascita, figlio di entrambe le madri che hanno condiviso il progetto genitoriale. Il mancato riconoscimento compromette la sua identità giuridica e affettiva.
Volontà procreativa come fonte di responsabilità
Il riconoscimento del rapporto genitoriale, per la Corte, non deve basarsi esclusivamente sul legame biologico, ma sul consenso informato prestato alla PMA, che rappresenta un impegno volontario ad assumere responsabilità genitoriali. Tale impegno è ritenuto sufficiente per fondare lo status di figlio.
Violazione del principio di uguaglianza
Nella disamina, viene evidenziato come l’attuale normativa generi disparità di trattamento:
Ciò si pone in violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto non giustificato da alcun interesse pubblico di pari rango.
Inadeguatezza dell’adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari, in tale contesto non è sufficiente a tutelare il minore perché:
Assenza di controinteressi costituzionali
A differenza della gestazione per altri, inoltre, la PMA tra due donne non viola principi di ordine pubblico. Non sussistono, pertanto, interessi contrari che possano giustificare la limitazione del diritto del minore a essere riconosciuto figlio di entrambe le madri.
Necessità di colmare un vuoto normativo
Dato il protrarsi dell’inerzia legislativa, la Consulta ha ritenuto doveroso intervenire per colmare un vuoto di tutela costituzionale e garantire i diritti fondamentali del minore, non più differibili.
Con la sentenza n. 69/2025, come anticipato, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 5 della medesima Legge n. 40/2004, nella parte in cui limita l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) esclusivamente alle coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi.
La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze nell’ambito di un ricorso promosso da una donna singola che, esclusa dall’accesso alla PMA sul territorio nazionale, aveva richiesto l’intervento del giudice per disapplicare la norma interna in quanto ritenuta lesiva di diritti costituzionalmente garantiti.
Ebbene, per la Consulta, il divieto per le donne singole di accedere alla PMA non eccede i limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore. Il provvedimento oggetto di censura si giustifica, secondo i giudici costituzionali, alla luce del principio di precauzione in favore dei futuri nati, riconoscendo che:
Discrezionalità legislativa e principio di precauzione
La Corte costituzionale, nella propria disamina, ha riaffermato che la regolazione dell’accesso alla PMA rientra tra le materie eticamente sensibili, affidate in prima istanza alla valutazione del legislatore, a condizione che quest’ultimo rispetti il principio di ragionevolezza e proporzionalità. In questo contesto:
Assenza di un diritto soggettivo alla genitorialità tecnica
Per la Consulta, la volontà di diventare genitore, seppur tutelabile come interesse costituzionalmente rilevante, non si traduce in un diritto assoluto ad accedere a tutte le forme procreative disponibili, specie se tecnologicamente assistite. L'autodeterminazione genitoriale trova limiti giuridici legittimi, in funzione di altri interessi concorrenti, come quello dei minori.
Disparità di trattamento: esclusione della violazione dell’art. 3 Cost.
In tale contesto, è stata ritenuta non irragionevole la distinzione tra:
Inoltre, la possibilità per alcune donne di accedere alla PMA all’estero non costituisce, secondo la Corte, un profilo di incostituzionalità della disciplina interna, essendo effetto della diversità tra ordinamenti nazionali.
Profili comparati e margine di apprezzamento internazionale
In relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU, infine, è stato riconosciuto che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) concede agli Stati un ampio margine di apprezzamento in materia di PMA. Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dell’art. 8 CEDU, come interpretato da Strasburgo.
Aperture future: nessun ostacolo a una riforma legislativa
Pur confermando la legittimità costituzionale del divieto attuale, la Corte ha chiarito che non sussistono impedimenti costituzionali all’eventuale estensione dell’accesso alla PMA anche alle donne singole, qualora il Parlamento ritenga di intervenire in tal senso, sulla base dell’evoluzione sociale e culturale della famiglia e dei modelli genitoriali.
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