Crediti infrannuali modello IVA TR Visto obbligatorio al di sopra della soglia

Pubblicato il 29 luglio 2017

Il 31 luglio 2017 è l’ultimo giorno utile per trasmettere il modello IVA TR relativo al trimestre aprile-giugno 2017, redatto sulla base del modello approvato con provvedimento del 4 luglio 2017.

In vista di questa scadenza, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 103 del 28 luglio, per fornire alcuni importanti chiarimenti a seguito delle novità introdotte dal Decreto legge n. 50/2017.

La Manovra correttiva ha, infatti, previsto la riduzione a 5 mila euro del limite annuo oltre il quale la compensazione orizzontale dei crediti Iva, ora anche quelli infrannuali, è subordinata al visto di conformità. La risoluzione fornisce, inoltre, chiarimenti sull'apposizione del visto da parte dei soggetti abilitati, ma non esercenti in proprio l'attività libero-professionale.

Chiarimenti dell'Agenzia sull’apposizione del visto di conformità

Nella risoluzione n. 103/2017, in risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Amministrazione finanziaria ricorda che la Manovra correttiva sancisce che il visto di conformità deve essere apposto “sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito” al fine di poter “utilizzare in compensazione” il credito IVA “annuale o infrannuale” per importi “superiori a 5.000 euro annui”.

Pertanto, ora si specifica quanto segue:

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