Credito d’imposta 2025 per incubatori e acceleratori: requisiti e istruzioni

Pubblicato il 23 giugno 2025

Le startup innovative rappresentano un motore fondamentale per la crescita economica, la competitività tecnologica e l’occupazione qualificata in Italia. Negli ultimi anni, queste imprese hanno assunto un ruolo strategico nel sistema produttivo nazionale, stimolando la transizione digitale, la sostenibilità e la valorizzazione della ricerca applicata.

Per sostenere questo fermento imprenditoriale, il legislatore ha introdotto una serie di incentivi fiscali e agevolazioni rivolti non solo alle startup stesse, ma anche a coloro che investono nel loro sviluppo. Tra questi soggetti, un ruolo chiave è svolto dagli incubatori e acceleratori certificati, attori capaci di accompagnare la nascita e la crescita delle nuove imprese con servizi specialistici, competenze manageriali e reti di relazioni qualificate.

In tale contesto si inserisce il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2025, che definisce le modalità applicative del contributo sotto forma di credito d’imposta riservato proprio agli incubatori e acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative

Startup e incubatori: le nuove definizioni dal 2025

A partire dal 2025, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 193/2024 ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle startup innovative e degli incubatori certificati, aggiornando l’articolo 25 del D.L. n. 179/2012.

Le startup innovative devono ora qualificarsi come micro, piccole o medie imprese, con un obiettivo sociale esclusivo o prevalente incentrato sullo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Sono escluse le attività prevalentemente consulenziali e si richiede un impegno significativo in ricerca e sviluppo (almeno il 15% dei costi o ricavi), oltre a una comprovata componente tecnologica (es. brevetti, software proprietario, team altamente qualificato).

È stata inoltre ridefinita la durata di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese, limitata a tre anni, ma prorogabile fino a sette in presenza di precisi indicatori di crescita e sviluppo (es. aumento investimenti in R&S, contratti con PA, incremento ricavi o capitale).

Parallelamente, è stata aggiornata anche la nozione di incubatore certificato, includendo strutture che, oltre a ospitare startup, forniscono servizi specialistici di supporto e accelerazione. Tali soggetti devono possedere infrastrutture adeguate, attrezzature tecniche, personale con esperienza imprenditoriale, una rete di collaborazioni con università, enti di ricerca e investitori, nonché una documentata attività nel sostegno all’innovazione.

Gli incubatori e acceleratori devono iscriversi in apposite sezioni del Registro imprese, tramite una procedura di autocertificazione con soglie minime di valutazione tecnica, e mantenere la documentazione a disposizione per eventuali controlli.

Pertanto, in sintesi, si può dire che gli incubatori si concentrano su startup in fase embrionale, aiutandole a trasformare un'idea in un business model. Gli acceleratori, invece, lavorano con startup già operative, supportandole nella rapida crescita e scalabilità.

Agevolazione fiscale: credito d’imposta per incubatori e acceleratori

A sostegno del ruolo strategico ricoperto da incubatori e acceleratori certificati nell’ecosistema dell’innovazione, l’art. 32, comma 1, della Legge n. 193/2024 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2025, una nuova misura fiscale rivolta agli incubatori e acceleratori certificati. Tale disposizione ha modificato l’art. 25 del D.L. 179/2012, prevedendo il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’8% dell’ammontare investito nel capitale sociale di una o più startup innovative, con un tetto massimo annuale di 500.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

L’agevolazione si applica sia agli investimenti diretti sia a quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investano prevalentemente in startup innovative.

NOTA BENE: A garanzia della sostenibilità della misura, è stato fissato un limite complessivo di spesa pari a 1,8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025.

A dare concreta attuazione a quanto previsto dalla norma primaria è intervenuto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il decreto del 26 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 2025, che disciplina gli aspetti tecnici della misura e ne consente la piena operatività nell’ambito del nuovo ecosistema di sostegno alle imprese innovative.

Vediamo nel dettaglio le indicazioni operative rese dal MIMIT.

Accesso all’incentivo: soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere al contributo previsto dal DM del 26 maggio 2025, sotto forma di credito d’imposta, esclusivamente gli incubatori e acceleratori certificati che, alla data di presentazione dell’istanza, soddisfano una serie di condizioni formali e sostanziali.

In primo luogo, è necessario che tali soggetti siano società di capitali, incluse le cooperative e le Societas Europaea, con sede legale in Italia, e che risultino regolarmente costituiti, attivi e iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, come ridefinito dalla Legge n. 193/2024 e dal decreto ministeriale del 20 dicembre 2024.

Dal punto di vista operativo, gli incubatori e gli acceleratori per essere certificati devono dimostrare il possesso di risorse adeguate, tra cui infrastrutture attrezzate, connettività, spazi fisici idonei, competenze manageriali e collaborazioni attive con università, enti di ricerca, investitori e operatori finanziari. È inoltre richiesto un livello minimo di esperienza documentata nel sostegno a startup innovative, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento di soci, amministratori o collaboratori stabili e qualificati.

Sul piano formale, sono esclusi dal beneficio i soggetti che:

La verifica del possesso di tali requisiti è oggetto di autocertificazione secondo le modalità indicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con obbligo di conservazione della documentazione giustificativa per almeno cinque anni.

Investimenti ammissibili

Rientrano tra gli investimenti ammissibili ai fini del credito d’imposta le somme effettivamente investite dagli incubatori e acceleratori certificati nel capitale sociale di una o più startup innovative, a partire dalla data che sarà indicata con apposito provvedimento ministeriale.

L’investimento può avvenire:

L’agevolazione è riconosciuta su un importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025. Ai fini dell’effettiva fruizione del beneficio, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data in cui è stato effettuato, pena la decadenza dal beneficio e il recupero del credito indebitamente fruito, maggiorato degli interessi legali. Questa previsione mira a incentivare un impegno stabile e duraturo nel capitale delle startup, favorendone lo sviluppo sostenibile nel medio termine.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione prevista dal Decreto MIMIT consiste in un contributo sotto forma di credito d’imposta, concesso agli incubatori e acceleratori certificati che effettuano investimenti ammissibili nel capitale di startup innovative.

Il credito è riconosciuto nella misura dell’8% dell’importo investito, entro il limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, e a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. L’agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento europeo “de minimis”, applicabile anche a livello di “impresa unica”, e soggetta alle esclusioni settoriali previste dalla normativa comunitaria.

Il beneficio è sottoposto a un tetto di spesa complessivo annuo pari a 1,8 milioni di euro, a partire dal 2025. Qualora le richieste superino tale importo, il credito sarà ripartito proporzionalmente tra i beneficiari ammissibili. Inoltre, il credito d’imposta può essere cumulato con altri aiuti di Stato, compresi quelli concessi anch’essi in regime de minimis, purché nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’intervento mira così a rafforzare il sostegno all’investimento qualificato in innovazione, garantendo al contempo equilibrio e coerenza con il quadro normativo comunitario.

Il soggetto gestore della misura è Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., incaricata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di curare tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici connessi all’attuazione dell’agevolazione. Tra le sue funzioni rientrano la ricezione, valutazione e approvazione delle domande, l’erogazione del contributo, i controlli, il monitoraggio delle attività e la gestione del sistema informativo dedicato, in base a quanto disciplinato da una specifica convenzione stipulata con il Ministero.

Procedura di accesso al credito d’imposta

Per poter beneficiare del credito d’imposta previsto dal Decreto MIMIT, gli incubatori e acceleratori certificati devono presentare un’apposita istanza preventiva al soggetto gestore Invitalia, prima dell’effettuazione dell’investimento. La domanda va trasmessa attraverso una procedura telematica che sarà disciplinata nel dettaglio da un bando ministeriale, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nell’istanza, il richiedente dovrà indicare:

Una volta valutata l’ammissibilità della domanda e nel rispetto del limite complessivo di spesa annuale previsto, Invitalia comunicherà l’esito dell’istruttoria e l’entità del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto, secondo criteri e tempistiche che saranno formalizzati nel bando attuativo. Solo gli investimenti autorizzati attraverso questa procedura potranno dare diritto al beneficio fiscale.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento da parte dell’incubatore o acceleratore certificato. La fruizione avviene in compensazione, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; l’utilizzo di canali non autorizzati comporta il rifiuto automatico dell’operazione.

È importante che l’importo del credito utilizzato non superi quello indicato nella comunicazione di ammissione rilasciata da Invitalia e trasmessa all’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione di versamento sarà scartata. Inoltre, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto e riportato anche nelle dichiarazioni successive, fino al completo utilizzo del beneficio.

Controlli e decadenza: i casi di revoca dell’agevolazione

Il diritto al credito d’imposta decade nei seguenti casi:

In presenza di una causa di decadenza, l’agevolazione indebitamente fruita è soggetta a revoca e dovrà essere restituita per l’intero importo, maggiorata degli interessi legali.

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