Incubatori e acceleratori di startup innovative: nuovi requisiti
Pubblicato il 23 gennaio 2025
In questo articolo:
- Startup e Innovazione: le novità per il 2025
- Modifiche alla definizione di startup innovativa
- Durata di permanenza nella Sezione speciale
- Regime transitorio
- Nuova definizione di Incubatore
- Altre misure di incentivazione
- Credito d’imposta per gli incubatori e acceleratori certificati
- Incubatori e acceleratori di startup innovative: nuovi requisiti
- Autocertificazione
- Controlli
Condividi l'articolo:
Dal 2025 sono state modificate le normative fiscali riguardanti le startup e le PMI innovative, includendo sia una nuova definizione di queste entità sia nuove misure incentivanti per gli investitori in tali società.
Queste modifiche sono state principalmente introdotte con la Legge annuale sulla Concorrenza del 2023, n. 193/2024, che ha rivisto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella parte dedicata alle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative.
In seguito al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, sono stati stabiliti i valori minimi previsti dal comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 179/2012, relativi ai criteri per gli incubatori di startup innovative necessari per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
È importante notare che l'articolo 30, comma 2, della legge del 16 dicembre 2024, n. 193, stabilisce che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, tramite un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, devono essere aggiornati i valori minimi menzionati nel comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge, specificamente per le attività di supporto e accelerazione delle start-up innovative, escludendo le attività di incubazione e sviluppo.
Di conseguenza, si considera necessario rivedere il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, per aggiornare i valori minimi come modificati dalla legge del 16 dicembre 2024, n. 193, in riferimento alle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative citate, al di fuori di quelle di incubazione e sviluppo.
A tale scopo è stato emanato il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy (che ha sostituito l’ex Mise) del 20 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025.
Startup e Innovazione: le novità per il 2025
La legge del 16 dicembre 2024, n. 193, apporta importanti aggiornamenti legislativi che interessano le startup innovative, gli incubatori certificati e gli investimenti nel campo delle nuove imprese tecnologiche.
Queste norme sono volte a intensificare il sostegno alle startup e a incentivare gli investimenti, allo scopo di generare un contesto più propizio per l'espansione e l'evoluzione tecnologica.
Modifiche alla definizione di startup innovativa
In base alla nuova normativa, le caratteristiche che una startup innovativa deve possedere includono:
- essere classificata come micro, piccola o media impresa (MPMI) secondo la raccomandazione 2003/361/CE, con un fatturato annuo che non eccede i 50 milioni di euro o un bilancio totale che non supera i 43 milioni di euro (le startup partecipate da grandi imprese sono escluse);
- avere come principale o esclusivo obiettivo sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di elevato valore tecnologico;
- non occuparsi prevalentemente di attività di consulenza, escludendo quindi quelle startup che operano principalmente come agenzie o che offrono servizi di consulenza;
- allocare almeno il 15% del proprio fatturato annuo o dei costi operativi in ricerca e sviluppo per progetti innovativi;
- dimostrare un forte componente tecnologica, che può essere evidenziata tramite brevetti registrati, software sviluppati o la presenza di un team con elevate qualifiche.
Durata di permanenza nella Sezione speciale
La durata "standard" di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese è stata abbreviata a tre anni; tuttavia è possibile estenderla se vengono soddisfatti determinati requisiti.
Le startup che rispondono ai criteri per la fase di scale-up avranno la possibilità di godere di ulteriori incentivi fiscali per un periodo aggiuntivo di quattro anni (per un totale di sette anni), ottenendo inoltre un accesso prioritario ai finanziamenti agevolati.
La possibilità di rimanere nella sezione speciale del registro delle imprese oltre il terzo anno è consentita fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, a condizione che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
a) aumento del 25% delle spese in ricerca e sviluppo;
b) firma di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici;
c) registrazione di un aumento superiore al 50% dei ricavi provenienti dall'attività ordinaria dell'impresa o degli impieghi, rilevati nella voce A1) del conto economico, ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, tra il secondo e il terzo anno;
d) creazione di una riserva di capitale superiore a 50.000 euro, tramite un finanziamento convertibile o un incremento di capitale a sovrapprezzo che comporti una partecipazione non maggioritaria da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel o attraverso un finanziamento partecipativo realizzato su una piattaforma autorizzata, insieme a un aumento del 20% delle spese in ricerca e sviluppo;
e) acquisizione di almeno un brevetto.
Il periodo di cinque anni per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere prorogato per periodi addizionali di due anni, fino a un limite massimo di quattro anni, per facilitare il passaggio alla fase di "scale-up", qualora si verifichi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) realizzazione di un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, per un importo che superi 1 milione di euro per ogni periodo di estensione;
b) crescita dei ricavi derivanti dall'attività tipica dell'impresa, come identificati nella voce A1) del conto economico ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, con un incremento annuale superiore al 100%.
Regime transitorio
Le aziende che non rispettano più i criteri di startup innovativa possono registrarsi nella Sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle Pmi innovative, se possiedono i necessari requisiti.
Per le startup che sono state registrate per oltre diciotto mesi nella sezione speciale, hanno un periodo di dodici mesi dalla fine del terzo anno per conformarsi.
Per le startup registrate da meno di diciotto mesi, il termine per adeguarsi è di sei mesi.
Nuova definizione di Incubatore
L’articolo 30 della L. n. 193/2024 ha variato la definizione di Incubatore Certificato.
Gli incubatori certificati possono ora estendere le loro funzioni per includere il supporto e l'accelerazione delle startup innovative, oltre alle attività classiche di incubazione. Questa estensione delle funzionalità è intesa per enfatizzare l'importanza degli incubatori nel facilitare lo sviluppo complessivo delle startup.
Gli incubatori che conducono attività di supporto e accelerazione sono registrati in una sezione speciale del Registro delle imprese, separata da quella degli incubatori tradizionali. Non godono dell'esenzione dal diritto annuale né possono remunerare il lavoro attraverso strumenti finanziari.
Altre misure di incentivazione
Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese. Le agevolazioni non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla startup, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile.
L'agevolazione fiscale per gli investimenti in startup innovative secondo l'articolo 29-bis del Decreto Crescita 2.0 sarà aumentata al 65% a partire dal 1° gennaio 2025, e la detrazione fiscale per gli investimenti nelle PMI innovative menzionata nell'articolo 29-bis del Decreto Crescita 2.0 sarà eliminata a partire dal 31 dicembre 2024.
Però le imprese iscritte nell’apposito registro delle PMI innovative mantengono l’accesso a specifiche agevolazioni in presenza di appositi requisiti.
Si applica alle startup innovative nei primi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Inoltre, la detrazione diventa efficace, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla startup della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.
Credito d’imposta per gli incubatori e acceleratori certificati
Dal 2025, è stabilito un credito d'imposta del 8% sull'importo investito (sia direttamente che indirettamente) nel capitale di startup innovative, fino a un massimo di 500.000 euro per ogni periodo d'imposta.
L'investimento deve essere mantenuto per un minimo di tre anni, altrimenti si perde il beneficio e l'importo è soggetto a restituzione aumentato degli interessi legali.
Il credito è disponibile fino a un tetto di spesa annuale di 1.800.000 euro a partire dal 2025.
Incubatori e acceleratori di startup innovative: nuovi requisiti
Dunque, il decreto Mimit del 20 dicembre 2024 contiene i nuovi valori minimi con riferimento alle attività di supporto e accelerazione di startup innovative.
Vengono qualificati come incubatori certificati di startup innovative:
- le società di capitali, incluse quelle in forma cooperativa, di diritto italiano o come Societas Europaea, residenti in Italia.
Queste società, che offrono anche non esclusivamente servizi per favorire la creazione e lo sviluppo di startup innovative, devono soddisfare i requisiti delineati nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012, ossia;
- possedere infrastrutture, anche edilizie, idonee per ospitare startup innovative, come aree dedicate per l'installazione di dispositivi per test, esperimenti, controlli o ricerca;
- avere dispositivi e attrezzature appropriati per le esigenze delle startup innovative, tra cui connessioni internet ad alta velocità, sale per riunioni e macchinari per test, prove o prototipi
- essere guidata da persone con notevole competenza in ambito imprenditoriale e innovativo e dispone di una squadra tecnica e di consulenza manageriale stabile;
- mantenere costanti rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici e partner finanziari coinvolti in attività e progetti legati a start-up innovative;
- vantare un'esperienza adeguata e documentata nel fornire sostegno (o nel supporto e accelerazione) a start-up innovative.
Per le società di capitali menzionate, il requisito di adeguata e comprovata esperienza nel supporto a startup innovative può essere soddisfatto anche tramite l'esperienza accumulata dai singoli settori dell'azienda, dai soci, dagli amministratori e dal personale, collaboratori o professionisti che lavorano con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE), specificamente dedicati al supporto e alla consulenza per le startup innovative, e dotati di competenze ed esperienze particolari.
Autocertificazione
Per l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, gli Incubatori e gli acceleratori devono presentare alla camera di commercio responsabile per il territorio dove si trova l'incubatore o l'acceleratore una dichiarazione che conferma il possesso dei requisiti specificati.
Questa dichiarazione deve essere compilata utilizzando un modulo di domanda elettronico, firmato dal rappresentante legale dell'entità, in conformità con l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Il modulo di domanda elettronico menzionato, che certifica il raggiungimento dei valori minimi definiti nelle tabelle A e B dell'allegato del decreto 20/12/2024, è disponibile sul sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy nella sezione "Start-up innovative".
Per la procedura di autocertificazione, sia l'incubatore sia l'acceleratore di startup innovative devono ottenere un punteggio minimo di 30 punti secondo la tabella A e un punteggio minimo di 40 punti secondo la tabella B dell'allegato.
Controlli
Per facilitare le ispezioni da parte delle autorità preposte, sia l'incubatore certificato sia l'acceleratore devono mantenere i documenti e gli atti che comprovano l'autenticità delle informazioni riportate nel modulo elettronico per un termine di cinque anni dalla data di registrazione nella Sezione speciale del Registro delle imprese.
Se i controlli rivelano inesattezze nelle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti, la società perderà i benefici fiscali o di altra natura che le erano stati assegnati.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: