Credito d’imposta per ricerca e sviluppo con codice tributo

Pubblicato il 26 novembre 2015

Inserendo il codice tributo “6857”, nel modello F24, le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 3 del Dl n. 145/2013, come modificato dalla L. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), possono fruire, in compensazione, del credito d’imposta appositamente istituito.

Il codice tributo “6857” denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”, è stato introdotto con risoluzione n. 97 del 25 novembre 2015, dell’agenzia delle Entrate.

I beneficiari

La nuova formulazione della norma stabilisce che il bonus può essere utilizzato da tutte le imprese che effettuano investimenti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Credito in dichiarazione

Con decreto del 27 maggio 2015, del ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state fornite le indicazioni per l'attuazione del credito d'imposta in parola, prevedendo, tra l'altro, che l’importo del credito sia inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese e che l’utilizzo del credito debba avvenire, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

Decorrenza

Si precisa che il codice tributo sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

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